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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
f. abbandonare o lasciare andare un animale nell’intento di disfarsene;
g. somministrare agli animali sostanze e prodotti per migliorarne le prestazioni o modificarne l’aspetto esteriore, se ciò pregiudica la loro salute o il loro benessere;
h. partecipare a manifestazioni sportive con animali che presentano sostanze o prodotti vietati figuranti negli elenchi determinanti per le federazioni sportive;
i. eseguire o omettere atti sull’animale in vista di esposizioni, se ciò gli provoca dolori o lesioni o ne pregiudica altrimenti il benessere;
j. compiere atti sessuali con animali.
3 L’autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale che si proceda a siffatti controlli. Le spese sono a carico degli organizzatori.
Art. 197 Pratiche vietate sui bovini e sui bufali
Per quanto riguarda i bovini e i bufali è inoltre vietato:
a. recidere la coda;
b. eliminare l’acqua durante il periodo di asciutta;
c. utilizzare anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna;
d. correggere la posizione delle corna usando pesi che esercitano una trazione sulle stesse;
e. inserire anelli nel frenulo linguale ed eseguire altri interventi alla lingua;
f. eseguire interventi al pene di tori utilizzati per evidenziare i calori;
g. marchiarli a caldo o a freddo;
h. scornare i bufali.
Art. 198 Pratiche vietate sui suini
Per quanto riguarda i suini è inoltre vietato:
a. recidere la coda;
b. eseguire la resezione dei denti dei lattonzoli;
c. inserire anelli nasali o graffe e fili metallici nel grugno.
Art. 199 Pratiche vietate su ovini e caprini
Per quanto riguarda gli ovini e i caprini è inoltre vietato:
a. utilizzare anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna;