Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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della protezione animale ritengono necessario introdurre delle deroghe solo in caso di mancanza di personale che segua gli animali durante l’estivazione.
Capitolo 3 Animali domestici
Per il capitolo 3 sono state proposte numerose integrazioni e correzioni. Spesso, tuttavia, le posizioni assunte dalle associazioni attive nel settore della protezione animale e dalle organizzazioni e associazioni agricole sono diametralmente opposte.
Da più parti si chiede di far rientrare tra gli animali domestici specie quali lo yak, il daino, il cervo e il porcellino d’India. La regolamentazione riguardante i pavimenti antisdrucciolevoli suscita reazioni contrastanti, e soprattutto le organizzazioni agricole non sono soddisfatte della formulazione secondo cui i pavimenti dovrebbero “soddisfare le esigenze di calore e di comfort degli animali”. Alcuni Cantoni e associazioni veterinarie vorrebbero che il concetto di “pulito” in relazione ai pavimenti fosse formulato in maniera più precisa.
In particolare le organizzazioni di protezione degli animali approvano la disposizione relativa alla fase di oscurità nei programmi di illuminazione, ma chiedono un livello maggiore dell’intensità luminosa minima e/o l’introduzione di una disposizione relativa alla modalità di misurazione della luce rispetto alle norme UE. Secondo alcuni Cantoni, la deroga all’intensità luminosa minima nei settori in
cui gli animali si riposano o si ritirano non è formulata in modo sufficientemente preciso, e le organizzazioni agricole chiedono una deroga per la durata massima della fase di luce ammessa per il pollame il giorno prima della macellazione.
Il divieto del giogo elettrico (art. 26, cpv. 2) ha suscitato reazioni contrastanti. Le organizzazioni di protezione degli animali sono favorevoli, mentre molti Cantoni e soprattutto le organizzazioni contadine vi si oppongono. Alcuni Cantoni chiedono l’introduzione di un archetto attraverso il quale gli animali vengano allertati prima di essere colpiti dalla scossa elettrica. La disposizione derogatoria che ammette l’utilizzo a titolo provvisorio di recinzioni elettriche nella stabulazione libera dovrebbe essere abolita.
Sezione 2: Bovini e bufali
I periodi transitori dovrebbero essere drasticamente ridotti o eliminati in alcuni ambiti. Per ragioni di costi presumibilmente troppo elevati o per problemi a livello di attuazione, le cerchie agricole e alcuni Cantoni si oppongono ai periodi stabiliti.
Le disposizioni relative all’accesso al foraggio grezzo e all’acqua per i vitelli (art. 27) non incontrano opposizioni. Numerosi Cantoni, oltre a 36 organizzazioni e associazioni, chiedono tuttavia che sia ammessa anche la paglia, mentre per altre 15 associazioni l’accesso all’acqua negli alpeggi non dovrebbe essere soggetto a particolari regolamentazioni. Il divieto di tenere legati i vitelli fino a 4 mesi (art. 28) non ha suscitato opposizioni. Tre partiti e 39 organizzazioni di protezione degli animali chiedono l’introduzione di un divieto di detenzione individuale in cascine. Non sono state sollevate obiezioni in relazione alla presenza di una lettiera o di materiale soffice e plastico nel settore di riposo. Per 5 Cantoni e 14 organizzazioni e associazioni agricole, tuttavia, tale requisito dovrebbe essere valido solo per le nuove costruzioni. 12 sono le istanze sostanzialmente contrarie a una limitazione
nell’utilizzo dei box ad area unica, mentre 14 istanze chiedono un prolungamento del tempo di permanenza.
Le cerchie agricole chiedono che venga mantenuta la regolamentazione esistente in materia di uscita del bestiame durante il periodo invernale. Vi si oppongono tuttavia 40 istanze che chiedono un raddoppio dei giorni di uscita e in più un divieto della stabulazione fissa per le costruzioni nuove e le ristrutturazioni. 39 istanze presentate da associazioni attive nel settore della protezione animale chiedono almeno dei box da parto per le vacche in stabulazione fissa. Diversi Cantoni e organizzazioni veterinarie chiedono box separati per gli animali malati (art. 31).
Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono disposizioni per un’adeguata alimentazione, un divieto di stabulazione fissa, più spazio, un settore di riposo “morbido” e un buon livello di protezione da fenomeni meteorologici avversi. La protezione contro le condizioni meteorologiche estreme (art.
32) è accolta favorevolmente da 39 istanze. Alcuni Cantoni e 12 veterinari cantonali intravedono però difficoltà a livello di attuazione. Le organizzazioni agricole temono che la detenzione al pascolo e l’alpeggio ne risultino ostacolate, e pertanto non approvano il capoverso 1.
Sezione 3: Suini
Alcuni Cantoni e partiti, oltre che le organizzazioni e associazioni dei produttori, respingono categoricamente tutti i cambiamenti proposti rispetto all’attuale Ordinanza sulla protezione degli animali, non-