Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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nella lista degli animali particolarmente difficili da tenere. Sarebbe opportuno precisare le condizioni d’autorizzazione. L’espressione “piccola detenzione privata” dovrebbe essere formulata in modo più chiaro, onde evitare che ogni organo d’esecuzione cantonale adotti una prassi differente e che si generi una situazione di incertezza giuridica. Alcuni Cantoni chiedono un ampliamento della durata dell’autorizzazione per i detentori privati di animali selvatici.
Le organizzazioni della pesca non ritengono opportuno considerare come professionale l’allevamento e la detenzione temporanea di pesci in impianti pubblici destinati unicamente al ripopolamento. Il registro di controllo dell’effettivo degli animali per la piscicoltura non viene approvato, o quanto meno se ne richiede un adeguamento. I pescatori, ma anche le autorità cantonali, chiedono lo stralcio della sezione relativa ai pesci (artt. 92-94), in quanto la protezione di questi animali è già disciplinata dalla legislazione sulla pesca. Non si dovrebbe interferire con la sovranità dei Cantoni.
Le disposizioni relative al controllo della qualità dell’acqua nei recipienti per il trasporto vengono valutate in modi contrastanti e disapprovate, in quanto ritenute non praticabili, dagli ambienti legati alla pesca. Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono di consentire il trasporto e la detenzione temporanea di pesci vivi solo in casi eccezionali. La regolamentazione relativa ai pesci commestibili e da ripopolamento, nonché ai pesci tenuti in acquari, dovrebbe essere separata.
Capitolo 6: Allevamento di animali
Molte istanze esprimono pareri favorevoli alla regolamentazione dell’allevamento. Emerge tuttavia la necessità di una maggiore chiarezza in merito alle situazioni in cui l’allevamento può “ledere la dignità” dell’animale. Secondo alcuni, la competenza per l’emissione delle disposizioni d’esecuzione in materia di allevamento non dovrebbe essere lasciata all’Ufficio federale. Il divieto di riproduzione involontaria è accolto positivamente dalle organizzazioni di protezione degli animali, ma incontra l’opposizione delle cerchie agricole, che lo ritengono non realizzabile. Per quanto riguarda la regolamentazione dei metodi di riproduzione, alcune istanze chiedono una disposizione derogatoria per la ricerca biomedica,
mentre le organizzazioni della pesca ne chiedono una per gli attuali metodi di piscicoltura e per quanto riguarda l’attestato di capacità.
Capitolo 7: Commercio e pubblicità con animali
L’obbligo d’autorizzazione per le borse di animali viene accolto in modo estremamente favorevole da alcune associazioni di categoria e dalle associazioni attive nel settore della protezione animale.
L’obbligo d’informazione da parte del venditore non è invece approvato dalle cerchie dei detentori di animali. Le organizzazioni di protezione degli animali e le autorità esecutive chiedono per cani e gatti un divieto di commercio sui mercati.
Capitolo 8: Trasporti di animali
La regolamentazione dell’obbligo di formazione e perfezionamento per il trasporto di animali deve essere formulato in modo più chiaro. Nell’ambito del perfezionamento dovrebbero essere prescritti corsi di aggiornamento con cadenza triennale anziché quinquennale, e la formazione dovrebbe essere adeguata al livello e all’ambito di attività dei destinatari. Le disposizioni relative al trasporto dei pesci dovrebbero essere contenute nel capitolo riguardante tali animali.
La formulazione generale delle responsabilità del trasportatore determina alcuni problemi, a livello di attuazione, per diverse categorie animali. L’articolo 121, nella forma proposta, viene nella maggior parte dei casi respinto. Gli articoli 118, 119 e 126 non dovrebbero riguardare il trasporto di pollame. Diverse istanze puntualizzano che il divieto di inutili ritardi nel trasporto contrasta con l’Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti emanata nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale.
Per quanto riguarda l’assistenza agli animali durante il trasporto, vengono avanzate numerose proposte di miglioramenti. Alcune organizzazioni chiedono lo stralcio delle eccezioni alla durata massima di trasporto per gli animali allevati nel quadro di un programma label, e propongono di sostituire il termine “Transportzeit” con “Fahrzeit”. Le disposizioni sull’altezza minima del compartimento dovrebbero essere applicate solo ai nuovi veicoli. La scritta sui veicoli adibiti al trasporto, anziché “ANIMALI VIVI”, potrebbe essere “TRASPORTO DI ANIMALI” o un testo simile. Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono che venga proibita la spedizione per posta di animali vivi.
Viene chiesta l’esecuzione di controlli alle dogane in caso di trasporti internazionali di animali da reddito, anche per motivi di protezione delle specie. Il divieto di transito per gli animali da reddito dovrebbe essere mantenuto, e fissato nell’Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) o nell’Ordinanza sulla protezione degli animali. Alcune organizzazioni