Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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definire un lasso di tempo minimo durante il quale i cani non devono essere legati, in quanto l’arco di tempo in cui restano legati è difficile da controllare.
Altri commenti riguardano il fabbisogno di acqua dei cani, la qualità del materiale del giaciglio e l’età di svezzamento dei cuccioli. Le associazioni attive nel settore della protezione animale chiedono un divieto in relazione alla protezione civile e all’addestramento all’aggressività per pratiche sportive, mentre le organizzazioni cinofile sono di parere opposto e sostengono che un addestramento appropriato dei cani da protezione non ha alcuna relazione con comportamenti eccessivamente aggressivi degli animali. Le organizzazioni dei cani da protezione e di servizio intendono mantenere la pratica dei colpi di bastone per verificare le reazioni istintive degli animali.
Le autorità esecutive ritengono opportuno estendere l’obbligo di notificazione a tutti gli episodi di ferimenti e praticamente a tutte le persone che hanno a che fare con i cani. Si chiede di precisare ulteriormente il concetto di “comportamento aggressivo anomalo” e di istituire una serie di provvedimenti in relazione ai problemi con i cani valida in tutta la Svizzera.
La maggior parte delle istanze accoglie favorevolmente l’obbligo di frequenza di un corso per i detentori di cani, ma esprime perplessità circa la possibilità di realizzare tale iniziativa, in considerazione del numero elevato di cani; critica inoltre le ingenti spese amministrative. Le associazioni attive in ambito cinologico ritengono eccessive le disposizioni per i detentori di cani di servizio, da caccia, da conduzione e da pastore. Gli organi d’esecuzione, i governi cantonali, le cerchie dei detentori di animali e le associazioni attive nel settore della protezione animale chiedono una definizione chiara e un controllo dei requisiti di cui devono disporre le persone che tengono i corsi o che lavorano con i cani. Si dovrebbe pubblicare una lista di organizzazioni ed esperti riconosciuti.
Capitolo 4 Animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali e allevamento professionale di animali da compagnia
Le organizzazioni di protezione degli animali e i Cantoni accolgono positivamente le nuove disposizioni sugli animali da compagnia. In particolare, ritengono che i contatti sociali indicati come presupposto della detenzione costituiscano un miglioramento delle condizioni di tali animali. Viene invece criticata la definizione di superfici minime per cani, gatti e animali da compagnia, in quanto le esigenze in termini di spazio dipendono dalla dinamicità intrinseca alle singole specie più che dalle dimensioni dell’animale. Diverse istanze criticano il fatto che non sia stato dedicato un capitolo specifico ai gatti. Viene inoltre richiesta una precisazione del concetto di “professionalità” e l’introduzione di disposizioni relative ai metodi di uccisione consentiti per gli animali da compagnia.
Capitolo 5: Animali selvatici
Da più parti si chiede che i Cephalopoda, analogamente ai Decapoda, vengano inclusi tra gli animali selvatici. Il termine Decapoda dovrebbe essere sostituito, in quanto rappresenta una definizione troppo generica (dal punto di vista sistematico) per le specie di crostacei a cui si fa riferimento, e dovrebbe essere sostituita da “Reptantia” come nome per classificare gli astici, i gamberi di fiume, le aragoste e i granchi. Il termine più ampio “Decapoda” crea alcuni problemi, in quanto la detenzione di invertebrati nell’ambito dell’acquariofilia marina e, in misura crescente, dell’acquariofilia dolce riveste un ruolo centrale.
L’utilizzo incontrollato di sostanze narcotiche da parte di persone non competenti costituisce un problema, e dovrebbe essere consentito solo a persone in possesso di una adeguata formazione e conformemente alle istruzioni emesse dal veterinario. In generale, il fatto che ai detentori di pesci ornamentali sia consentito uccidere gli animali ad es. con l’olio di chiodi di garofano viene accolto favorevolmente.
Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono l’introduzione di un divieto di detenzione degli animali selvatici in circhi itineranti e strutture analoghe; si oppongono inoltre all’allevamento e
all’immissione dei pesci nei bacini al solo scopo di essere ripescati. Viene criticata la mancanza di una regolamentazione vincolante per le deroghe all’obbligo di sorveglianza da parte di uno specialista in caso di esposizioni temporanee. Sporadiche istanze chiedono che per la detenzione di tutte le specie di scimmie sia introdotto l’obbligo di autorizzazione. La deroga a tale obbligo per la detenzione del Boa constrictor ha suscitato alcune perplessità.
Molte organizzazioni chiedono un ampliamento della lista degli animali selvatici la cui detenzione è soggetta all’obbligo d’autorizzazione; essa dovrebbe comprendere insettivori, anfibi e rettili indigeni e tartarughe. Viene inoltre chiesto un rimando in base al quale per la detenzione di animali selvatici indigeni sia necessaria un’autorizzazione eccezionale rilasciata dal servizio tecnico cantonale per la protezione della natura ai sensi dell’articolo 20 OPN. I serpenti velenosi dovrebbero essere inseriti