Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/11: Riciclaggio di denaro: tassa di vigilanza ed emolumenti dell'Autorità di controllo pubblicati · 26 pagine

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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.3.2 Contrabbando organizzato

L'estensione dei reati preliminari del riciclaggio di denaro al neoistituito delitto del contrabbando organizzato è accolto favorevolmente dal Verband Schweiz. Münzenhändler, dall'UBCS e dalla Fédération des Entreprises Romandes, che lo ritengono moderato. Il Canton Glarona è perplesso sul fatto che la nozione di banda comprenda al minimo tre persone e che gruppi più piccoli non possono quindi rientrare nella disposizione. Il Canton Lucerna evidenzia le difficoltà dell'assunzione delle prove nella prassi e ritiene che la competenza non è chiara.

L'ASG critica il fatto che il nuovo reato preliminare del contrabbando organizzato va oltre la raccomandazione del GAFI, ritenendo che tale delitto debba essere disciplinato nelle leggi doganali e fiscali applicabili e che in relazione all'articolo 3 capoverso 3 AP AIMP siano toccati principi del diritto svizzero. L'UBCS concorda invece con l'articolo 3 capoverso 3 AP AIMP. L'UDC sostiene che gli adeguamenti legali concernenti il favoreggiamento e il contrabbando organizzato debbano essere realizzati con una revisione del CP e non del DPA, ma non è sorpresa del fatto che il Dipartimento delle finanze, essendo esso stesso un'autorità amministrativa, abbia interesse all'estensione del DPA.

4.3.3 Delitti borsistici quali reati preliminari del riciclaggio di denaro

Segnatamente le cerchie bancarie e della gestione patrimoniale nonché il PLR e il PLS tengono un atteggiamento critico nei confronti delle possibili ripercussioni insite nella vigilanza dei delitti borsistici in quanto reati preliminari del riciclaggio di denaro. La Camera di Commercio Svizzera-America ritiene le attuali possibilità d'inchiesta della CFB e delle autorità inquirenti sufficienti in caso di sospetto di attività insider, ciò che non giustifica un disciplinamento dell'obbligo di comunicazione, ragion per cui tale fattispecie non va considerata reato preliminare. A parte ciò, la critica non è tanto rivolta ai nuovi reati preliminari del riciclaggio di denaro come tali, quanto piuttosto alle non chiare ripercussioni in ambito di vigilanza per le banche e gli intermediari finanziari. Si chiedono delucidazioni sugli obblighi di diligenza applicabili e sulla classificazione delle relazioni commerciali normali o di rischio elevato. In concreto si tratta di classificare se le relazioni commerciali con potenziali insider e manipolatori di corsi delle banche siano da considerare a rischio, ossia se una relazione commerciale con un cliente, che è consigliere d'amministrazione di una società quotata in borsa, è da considerare a rischio. Di pari passo si sottolineano i maggiori costi di compliance, a causa degli obblighi di diligenza applicabili. Ciò è il caso se a seguito di questi nuovi reati preliminari le banche devono sorvegliare le transazioni ex ante, vale a dire prima della loro esecuzione, e all'occorrenza effettuare ricerche supplementari e quindi introdurre veri e propri sistemi di controllo delle transazioni al fine di soddisfare gli obblighi di diligenza nell'ambito della vigilanza.

Gli accertamenti concernenti potenziali azioni di insider e manipolazioni dei corsi, eseguiti oggi dalla Borsa Svizzera, non devono essere affidati alle banche. economiesuisse riman-