Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/11: Riciclaggio di denaro: tassa di vigilanza ed emolumenti dell'Autorità di controllo pubblicati · 26 pagine
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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________
da inoltre ai rischi personali e di responsabilità civile, a cui sono esposti i collaboratori delle banche.
L'UBCS esorta a collocare l'elemento qualificante dell'articolo 14 capoverso 4 AP DPA, ossia "un atto che mira a conseguire notevoli guadagni" nelle disposizioni dei delitti borsistici degli articoli 161 e 161bis CP. Il Canton Vaud propone, tra l'altro, l'introduzione di soglie negli articoli 161 CP e 161bis CP; il Canton Glarona ritiene che l'espressione "notevole vantaggio patrimoniale" necessiti d'interpretazione e richiama l'attenzione sui problemi di delimitazione e sui relativi problemi di salvaguardare il segreto bancario.
L'ASB, l'Associazione delle banche estere in Svizzera e, analogamente, anche la CFB propongono di desistere dalla classificazione dei delitti borsistici come reati preliminari del riciclaggio di denaro, propendendo invece per l'obbligo di denuncia in caso di accertamenti casuali, qualora venisse scoperta una transazione insider.
Riguardo alla fattispecie insider l'Associazione delle banche estere in Svizzera, il PLR e l'UDC rilevano che soltanto le attività in seno a una Borsa Svizzera devono rientrare in questa fattispecie, ciò che va precisato in una revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro della CFB.
L'ASB ritiene inadeguati i criteri di qualifica per la manipolazione dei corsi e chiede come sarà calcolato il "notevole vantaggio patrimoniale" (analogamente anche il PLR).
4.3.4 Fattispecie insider: soppressione dell'articolo 161 n. 3 CP
La proposta soppressione dell'articolo 161 n. 3 CP è accolta all'unanimità. Le cerchie bancarie e della gestione patrimoniale esigono di separare questa parte del progetto del GAFI, anticipandola in modo rapido. Secondo la SWX la soppressione di questa disposizione è una soluzione transitoria giudiziosa, ma ritiene che sia necessario rielaborare ulteriormente la disposizione insider dopo la sua revisione parziale. La CFB ritiene l'estensione del concetto di attività insider positiva, ma insufficiente per eliminare i problemi in tal ambito.
4.4 Assoggettamento di determinate attività commerciali a un regime speciale per attività commerciali
4.4.1 Assoggettamento di determinate attività commerciali al nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro per attività commerciali
L'AFP, il PSS e I Verdi approvano l'assoggettamento di determinate attività commerciali a un regime speciale in materia di riciclaggio di denaro per attività commerciali. Essi esigono anche l'assoggettamento del commercio per proprio conto con materie prime e propongono una corrispondente disposizione di legge. Anche la CDPE approva la soluzione proposta, segnatamente poiché gli specialisti in Svizzera e all'estero considerano che i rischi del riciclaggio di denaro nel mercato d'arte siano notevoli; da parte loro i commercianti di opere d'arte dell'UE sarebbero già oggi soggetti all'attuale disposizione dell'articolo 2a comma 6 della Seconda Direttiva europea antiriciclaggio 2001/97/CE. Inoltre, l'assoggettamento