Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/11: Riciclaggio di denaro: tassa di vigilanza ed emolumenti dell'Autorità di controllo pubblicati · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________
4.6.2 Clausola bagatella
Nell'articolo 7a AP LRD è introdotta una clausola bagatella che nella procedura di consultazione è stata accolta all'unanimità. Sono state formulate alcune proposte.
4.6.3 Obbligo di comunicazione in caso di relazione d'affari non avvenuta
Secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b AP LRD in caso di sospetto fondato l'obbligo di comunicazione deve essere esteso al momento dell'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari. In linea di principio nel corso della procedura di consultazione detta estensione è stata accolta in maniera critica dalle cerchie bancarie e di gestione patrimoniale come pure dagli OAD e dal PPD, in particolare a causa di problemi di delimitazione - ovvero quando bisogna già parlare di trattative e quando solo di primi colloqui la cui non prosecuzione non fa nascere l'obbligo di comunicazione. La Federazione degli avvocati zurighesi accoglie l'indirizzo quantunque esso imponga agli intermediari finanziari compiti quasi irrisolvibili. Infatti, se interrompesse presto le trattative non disporrebbe delle informazioni necessarie per una comunicazione e, se volesse rispettare la disposizione, dovrebbe trattare finché non disponga delle informazioni.
4.6.4 Obbligo di comunicazione - altre proposte non comprese nell'avamprogetto GAFI
Diversi partecipanti alla procedura di consultazione hanno formulato proposte e critiche sull'obbligo di comunicazione vigente. In particolare le cerchie bancarie e quelle di gestione patrimoniale richiedono una modifica dell'articolo 25 dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro. In luogo del termine "rivela" per tali situazioni bisognerebbe utilizzare la formulazione generalmente valida di "sospetto fondato" e ciò per eliminare l'attuale insicurezza del diritto causata da formulazioni differenti per le stesse situazioni.
Sono in particolare le cerchie bancarie, economiesuisse e altri partecipanti alla procedura di consultazione come, ad esempio, il Canton Nidvaldo e il PPD a richiamare l'attenzione su rappresaglie cui si espongono gli intermediari finanziari con le loro comunicazioni. Essi dovrebbero essere maggiormente protetti. Solitamente la richiesta è in relazione al maggior scambio di informazioni tra autorità (art. 29a e b AP LRD; cfr. n. 4.6.14) proposto nell'avamprogetto. Singoli partecipanti alla procedura di consultazione delle cerchie bancarie auspicano spiegazioni sul rapporto dell'obbligo di comunicazione nella legge sul riciclaggio di denaro, rispettivamente sulla sua violazione, con l'articolo 305ter CP. In singoli casi è stato espresso il desiderio secondo cui l'Ufficio di comunicazione dovrebbe essere tenuto a informare gli intermediari finanziari che hanno presentato una comunicazione sugli ulteriori sviluppi della procedura. L'Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen propone di ancorare una base legale nella legge sul riciclaggio di denaro affinché in singoli casi sia possibile effettuare uno scambio di opinioni con l'Ufficio di comunicazione su una "no name basis" prima dell'effettiva comunicazione5.
5 Nella prassi dell'Ufficio di comunicazione esiste già oggi la possibilità di scambi di opinioni su una "no name