Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/11: Riciclaggio di denaro: tassa di vigilanza ed emolumenti dell'Autorità di controllo pubblicati · 26 pagine
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Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________
L'UBOS sostiene che in Svizzera non vi siano quasi transazioni in contanti tra commercianti di pietre preziose e tra i commercianti di pietre preziose e i rivenditori. L'ARIF considera imprecisa la definizione di "le commerce de pierres précieuses". L'UBOS formula varie proposte di definizione del commercio con metalli e pietre preziose, da esaminare nel caso in cui detto commercio dovesse rimanere nel progetto.
4.4.3 Commercio di immobili
Il Canton Glarona è sorpreso che non si sia tenuto conto delle scappatoie del riciclaggio di denaro nel settore immobiliare, segnatamente le realizzazioni forzate; ai funzionari degli uffici di esecuzione e fallimento sono affidati in parte importi in contanti considerevoli, senza che gli stessi devono osservare corrispondenti obblighi di diligenza.
L'ARIF ritiene inutile sottomettere il commercio di immobili se l'autorità di controllo modifica la prassi, nel senso che l'incasso non rientra nella legge sul riciclaggio di denaro. Secondo l'USPI, l'AIA e la SVIT il commercio di immobili non dovrebbe essere soggetto alla legge, poiché il fattore denaro in contanti può essere quasi escluso in questo settore. In ogni caso la mediazione di immobili non deve essere soggetta (anche secondo il Centre Patronal). La SVIT non ritiene necessario sottomettere il commercio di immobili a un regime speciale; la comminatoria di una pena dell'articolo 305bis CP è sufficiente. Tuttavia, il commercio per proprio conto non deve essere soggetto in alcun caso alla legge, poiché ciò va oltre le esigenze del GAFI. La SVIT rimanda alle sue regole deontologiche, secondo cui i mediatori immobiliari non possono ricevere dai clienti un importo superiore a CHF 50'000; la violazione di tali regole è sanzionata. Diverse associazioni settoriali nel settore immobiliare nonché in particolare l'ARIF e la SSPF considerano poco chiare la nozione di "commercio di immobili" e la definizione "persone attive nel commercio di immobili". Il PLR chiede la limitazione al commercio di immobili per conto di terzi nell'ambito della ricezione di denaro in contanti.
4.4.4 Commercio di opere d'arte
Il Canton Lucerna accoglie l'inclusione del commercio di opere d'arte. La CDPE, il PSS e il Partito ecologista svizzero ritengono che il campo d'applicazione del "commercio di opere d'arte" sia troppo ristretto e richiedono, in allineamento all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC), che il commercio con il "bene culturale" sia sottoposto. Anche il PPD approva l'assoggettamento di commercianti di opere d'arte e di case d'asta perché l'assoggettamento del commercio delle opere d'arte e delle case d'asta era già prospettato nel quadro dei dibattiti della LTBC. Malgrado le differenti definizioni di oggetto d'arte nell'articolo 11 OLIVA e nella LTBC, la VSG approva il concetto di opere delle arti figurative ai sensi della LDA.
Le associazioni di categoria richiamano l'attenzione sugli elevati costi amministrativi causati dal rispetto degli obblighi di diligenza. Le cerchie bancarie ritengono che l'assoggettamento non sia necessario. Si aggiunge inoltre che la definizione del commercio di opere