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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine
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2 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per i pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici che secondo il capoverso 1 o il numero 7 capoverso 5 possono essere immesse sul mercato.
N. 7
7 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° luglio 2007.
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i materiali e componenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° agosto 2006.
3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neppure per i materiali e componenti elencati nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE se questi:
a. sono immessi sul mercato per la prima volta, in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS, entro i termini indicati in questo allegato; e
b. adempiono i requisiti citati in questo allegato.
4 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per veicoli che contengono materiali o componenti che sono stati immessi sul mercato secondo i capoversi 2 e 3.
5 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per gli apparecchi elettrici ed elettronici e i loro pezzi di ricambio che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.