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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine

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Allegato 2.15 (art. 3, 16)

Pile e accumulatori

N. 2.2 cpv. 1 nota 73 a piè di pagina, primo periodo

2.2 Accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici

73

GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69). ...

N. 7.3 cpv. 3

7.3 Obbligo di notifica e scadenza

3 Se l’organizzazione affida all’Amministrazione federale delle dogane il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione doganale.

N. 7.6 cpv. 3bis

7.6 Organizzazione

3bis L’organizzazione può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell’importazione. A tale riguardo, l’Amministrazione federale delle dogane può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione di pile e accumulatori.

N. 10 cpv. 1 e 3

10 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

3 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli elettrici che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° gennaio 2009.