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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine
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Allegato 2.8 (art. 3)
Pitture e lacche
N. 3 cpv. 2 e 3
3 Deroghe
2 Il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica per:
a. l’importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità;
b. l’importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
c. l’immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3;
3 Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5, 6 e 7 capoversi 2-5, il divieto non si applica neppure per l’immissione sul mercato di veicoli, di apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.
N. 4 cpv. 2 e 3
4 Disposizioni transitorie
2Abrogato
3Abrogato