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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine
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Allegato 2.9 (art. 3)
Titolo
Materie plastiche e additivi
N. 2 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 1bis
2 Divieti
1 Sono vietati:
d. l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
1. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo,
2. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
- benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)
- benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2)
- benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3)
- crisene (n. CAS 218-01-9)
- benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2)
- benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3)
- benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9)
- dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3)
e. l’immissione sul mercato di penumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d.
1bis I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sulla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi3.
N. 3 cpv. 5
3 Deroghe
5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l’immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.
3 GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).