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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 3 cpv. 5
3 Cadmio in oggetti zincati
5 Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, veicoli, apparecchi elettrici ed elettronici e i loro pezzi di ricambio, che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 6 e 7 capoversi 2-5.
N. 5.1 nota 82 a piè di pagina
5.1 Definizioni
82
GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69).
N. 5.2 cpv. 1, 3 e 4
5.2 Divieti
1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto in massa di piombo o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.
3Abrogato
4 Per componenti per veicoli costituiti da plastiche contenenti cadmio e per componenti cadmiati per veicoli si applicano le disposizioni di cui al numero 2 e all’allegato 2.9.
N. 5.3
5.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di:
a. pesi equilibratori;
b. spazzole di carbone;
c. rame in materiali di attrito delle guarnizioni dei freni con un contenuto in massa di piombo superiore allo 0,4 per cento.