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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine

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Allegato 1.1 (art. 3)

Composti organici alogenati

N. 2 cpv. 1 lett. d - f

2 Deroghe

1 I divieti secondo il numero 1.1 non si applicano:

d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene;

e. all’immissione sul mercato e all’impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:

1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5- trinitro-2,4,6-triaminobenzene;

2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione.

f. all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

N. 3 lett. c

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

c. Benzeni alogenati

– 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1)

– esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1)