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Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 15 pagine
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3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1, possono essere immessi sul mercato.
N. 5.4
5.4 Etichettatura particolare
Secondo l’allegato II della direttiva 2000/53/CE, i materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
N. 6.1 lett. a, nota 84 a piè di pagina
6.1 Definizioni
84
GU L 37 del 13/2/2003, p. 19, modificata per l’ultima volta dalla Decisione 2006/310/CE della Commissione del 21 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, p. 38).
N. 6.2 cpv. 1 - 3
6.2 Divieti
1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.
2Abrogato
3 Per componenti costituiti da materie plastiche contenenti cadmio e componenti cadmiati si applicano le disposizioni del numero 2 e dell’allegato 2.9.
N. 6.3
6.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per:
a. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) secondo l’allegato IA della direttiva 2002/96/CE;
b. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie dell’allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma che appartengono a un altro tipo di apparecchio che non rientra nel campo di applicazione della direttiva;
c. apparecchi elettrici ed elettronici che servono alla protezione di interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati espressamente a scopi militari;
d. apparecchi elettrici ed elettronici che contengono i materiali o componenti elencati nell’allegato della direttiva 2002/95/CE, alle condizioni ivi specificate.