Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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2.3.1.6 I segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale (art. 2 cpv. 1 lett. i)
Sostanzialmente, il segretariato o un altro organo istituito da un trattato internazionale si distinguono dall’organizzazione intergovernativa per il fatto che entrambi sono privi di personalità giuridica. Spesso, infatti, un trattato internazionale istituisce un segretariato o altri organi internazionali (commissioni peritali di ricorso, organi consultivi e via dicendo) senza per altro perseguire l’istituzione di un’organizzazione intergovernativa nel senso stretto del termine, considerandola, nel caso specifico, troppo complessa sotto il profilo amministrativo per i compiti che deve svolgere. In simili casi, i poteri decisionali restano di competenza esclusiva dell’assemblea delle Parti, mentre al segretariato o agli altri organi il trattato internazionale attribuisce mansioni tecniche, amministrative e consultive. È il caso, per esempio, del segretariato della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica in pericolo di estinzione (CITES) o del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle zone umide di importanza internazionale, detta Convenzione di Ramsar. Questi segretariati sono accomunati da una caratteristica: sono stati istituiti da convenzioni internazionali alle quali sono gli Stati possono aderire.
Finora, gli Stati parte a questo tipo di convenzioni che desideravano stabilire il segretariato della convenzione in Svizzera e godere di uno statuto privilegiato erano costretti a collegare il segretariato istituito dalla Convenzione a un’organizzazione intergovernativa o a un’organizzazione internazionale semi governativa perché potesse fruire dello statuto accordato a queste ultime dallo Stato ospite. L’assenza di personalità giuridica internazionale del segretariato impediva, in effetti, la conclusione di un accordo di sede o fiscale. Un simile legame a un’organizzazione esistente, tuttavia, implica, da parte dell’organizzazione in questione, un potere di controllo che gli Stati parte alla convenzione preferiscono evitare. Appare quindi sempre più chiaramente che i segretariati e gli altri organi, al pari delle organizzazioni intergovernative, devono poter beneficiare di privilegi, immunità e facilitazioni senza per questo rinunciare alla propria autonomia. Per concludere un accordo di sede, il segretariato o qualsiasi altra organo dovrà averne ricevuto il mandato mediante decisione dell’Assemblea degli Stati parte alla convenzione che istituisce il segretariato o l’organo, oppure direttamente dalla Convenzione stessa.
2.3.1.7 Le commissioni indipendenti (art. 2 cpv. 1 lett. j)
In passato la Svizzera ha ospitato numerose commissioni indipendenti che, grazie a decisioni del Consiglio federale, hanno beneficiato di uno statuto privilegiato nel periodo della la loro attività in Svizzera:
– la Commissione Brandt, commissione indipendente sullo sviluppo internazio-
nale (1977 – 1983);
– la Commissione Brundtland, commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo
(1984 – 1987);
– la Commissione Carlsson, commissione sulla governance globale, incaricata
delle questioni di ristrutturazione delle Nazioni Unite (1992 – 1995);
– la Commissione indipendente sugli oceani (1996 – 1998);
– la Commissione Sud e l’organismo che le è succeduto, il Centro Sud (1988 –
1996), trasformatosi poi in organizzazione intergovernativa;