Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali che si trovano sul loro territorio, generalmente, come la Svizzera, mediante l’applicazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o mediante disposizioni del diritto nazionale che ne riprendono il contenuto

Nella prassi attuale, la nozione di missione permanente comprende:

– le missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite o di altre organiz-

zazioni internazionali;

– le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio;

– le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;

– le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organiz-

zazioni internazionali;

– gli uffici degli osservatori e affini.

Anche la missione speciale è disciplinata da una convenzione, e cioè dalla Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali25. Si tratta di una missione provvisoria con carattere di rappresentanza statale, inviata da uno Stato presso un altro per discutere questioni particolari. La Convenzione sulle missioni speciali prevede privilegi, immunità e facilitazioni analoghi a quelli contemplati dalla Convenzione di Vienna, adeguandoli per altro alla natura provvisoria della missione. La Convenzione sulle missioni speciali concerne essenzialmente le relazioni bilaterali, ma l’articolo 18 non esclude la possibilità che le missioni speciali di due o più Stati possano riunirsi sul territorio di uno Stato terzo con il suo consenso. Il Consiglio federale ha quindi applicato questa Convenzione a convegni multilaterali sul territorio svizzero tra Stati terzi, con o senza la partecipazione della Svizzera: per esempio, hanno beneficato delle disposizioni pertinenti sulle missioni speciali le delegazioni del vertice Reagan – Gorbatchov nel 1985, dell’incontro tra Clinton e Assad nel 1994 o, più recentemente, i partecipanti a riunioni tra fazioni rivali in vista del ristabilimento della pace in certe regioni sconvolte da lotte intestine.

Benché lo statuto giuridico in Svizzera di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni speciali emani direttamente da convenzioni internazionali, è necessario menzionarli nella legge sullo Stato ospite sia per motivi di trasparenza (poiché detta legge fornisce un elenco completo dei beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera), sia in considerazione della necessità per la Confederazione di precisare talvolta alcuni privilegi o immunità citati nelle convenzioni alla luce dell’evoluzione della prassi internazionale o di accordare a questi beneficiari agevolazioni che, pur non essendo espressamene inscritte nelle convenzioni, rientrano per altro nelle usanze internazionali.

2.3.1.5 Le conferenze internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. h)

La comunità internazionale ha sempre considerato la Svizzera un luogo privilegiato per accogliere le conferenze internazionali, in particolare per la qualità dei servizi e delle prestazioni forniti. Tuttavia anche in questo settore la concorrenza tra Stati ospiti si è fatta assai viva.

La nozione di conferenza internazionale è ben nota. Occorre tuttavia distinguerla dalle riunioni indette da organizzazioni non governative o da seminari aziendali. Di

25 RS 0.191.2