Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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capitale estera. Sul piano del diritto internazionale, le funzioni e lo statuto giuridico delle missioni diplomatiche sono rette dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche23. Tale Convenzione, che sancisce il diritto consuetudinario, prescrive i diritti e gli obblighi dello Stato accreditante e dello Stato accreditatario, senza per altro escludere la possibilità che gli Stati accordino privilegi, immunità o facilitazioni supplementari secondo gli usi internazionali. La Convenzione definisce altresì le funzioni della missione diplomatica, le diverse categorie di membri e le modalità della loro designazione. Prevede, in particolare, il diritto della missione di utilizzare la bandiera e l’emblema, l’inviolabilità dei suoi locali o del domicilio privato dei suoi membri come pure degli archivi e dei documenti, le esenzioni fiscali e doganali accordate alla missione e al suo personale. L'agente diplomatico gode di totale immunità di giurisdizione, (fatte salve alcune eccezioni in materia civile e amministrativa), mentre l’immunità di giurisdizione accordata al personale tecnico e amministrativo è più limitata. Infine la Convenzione definisce lo statuto applicabile alle persone al seguito e le norme concernenti la sospensione delle immunità.

Secondo la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari24, si intende per posto consolare qualsiasi consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare. Anche in questo caso, si tratta di rappresentare gli interessi di uno Stato presso un altro su base prettamente bilaterale. In breve, le funzioni della missione diplomatica sono piuttosto di natura politica, mentre le attività del posto consolare vertono su questioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari sancisce il diritto consuetudinario pertinente e definisce le norme minime applicabili per l’apertura di un consolato, l’esercizio delle funzioni consolari e lo statuto accordato ai funzionari consolari e agli altri membri della rappresentanza consolare. I privilegi e le immunità previsti da questa convenzione sono mento estesi di quelli accordati alla missione diplomatica e al suo personale dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

La missione permanente è la rappresentanza di uno Stato presso un’organizzazione intergovernativa. Si stabilisce quindi nel luogo in cui hanno la loro sede le organizzazioni internazionali, e cioè, in Svizzera, a Ginevra, dove è concentrata la maggior parte delle organizzazioni internazionali attive nel nostro Paese. Benché in origine il diritto internazionale non prevedesse l’obbligo di accordare privilegi e immunità a rappresentanze di questo genere, la comunità internazionale si è rapidamente resa conto che il riconoscimento di uno statuto privilegiato per le missioni permanenti e i loro membri era indispensabile ad assicurare, da parte dello Stato ospite, il rispetto di altri obblighi previsti dagli accordi di sede, in particolare a garantire all’organizzazione internazionale un’assoluta indipendenza e agli Stati membri la possibilità di partecipare attivamente ai suoi lavori. Queste considerazioni hanno indotto il Consiglio federale a prendere due decisioni, rispettivamente il 31 maggio 1948 e il 20 maggio 1958, accordando alle missioni permanenti degli Stati presso le organizzazioni internazionali gli stessi privilegi e le stesse immunità e facilitazioni di cui beneficiano le missioni diplomatiche a Berna. Ne consegue che, dalla sua entrata in vigore per la Svizzera, il 24 aprile 1964, la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche è applicabile per analogia alle missioni permanenti. Questa pratica non è, del resto, propria della Svizzera: anche gli altri Stati ospiti di organizzazioni internazionali conferiscono uno statuto privilegiato alle

23 RS 0.191.01

24 RS 0.191.02