Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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diplomatiche o consolari di Stati terzi. L’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea ed i suoi Stati membri40 prevede altresì disposizioni particolari per gli Stati parte dell’Accordo mediante rinvio al Regolamento (CEE) 1408/71 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati, ai lavoratori non salariati e ai membri della loro famiglia che si spostano all’interno della Comunità41. Conformemente alla Convenzione che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (AELS) emendata dall’Accordo di Vaduz del 21 giugno 200142, il Regolamento 1408/71 citato si applica anche nelle relazioni tra gli Stati membri dell’AELS.

2.3.2.7 Disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera

Lo Stato ospite si impegna ad assicurare ai beneficiari istituzionali la libertà d’azione necessaria a garantirne l’indipendenza. In particolare, gli organismi internazionali devono poter osservare una certa ripartizione geografica dei loro funzionari, rappresentativa della composizione dei loro membri. Sarebbe impensabile imporre a un organismo internazionale di assumere soltanto cittadini svizzeri, persone residente o che soddisfino i criteri restrittivi della legislazione nazionale vigente. Se sottoponesse l’assunzione dei funzionari internazionali a restrizioni, segnatamente in relazione con la legge svizzera sulla limitazione dei lavoratori stranieri, lo Stato ospite impedirebbe indebitamente agli organismi internazionali di garantire la rappresentatività geografica auspicata e necessaria. Dal canto loro, le rappresentanze estere devono poter impiegare il personale che desiderano, in particolare i cittadini dello Stato accreditante. Le persone ammesse al di fuori dell’ambito legale ordinario concernente la limitazione dei lavoratori stranieri sono dotate di un titolo di soggiorno speciale, detto carta di legittimazione, rilasciato dal Dipartimento degli affari esteri (DFAE). Questo documento conferisce ai titolari il diritto di soggiornare in Svizzera soltanto per la durata delle loro funzioni ufficiali, al termine delle quali devono lasciare il territorio svizzero oppure presentare una domanda di permesso di soggiorno ordinario. Nel secondo caso sottostanno pienamente ai diritti e agli obblighi fissati dalla legislazione applicabile. In particolare, per determinare il diritto di ottenere un permesso di soggiorno (permesso C), non è preso in considerazione il numero di anni trascorsi in Svizzera grazie al possesso della carta di legittimazione.

2.3.2.8 Esenzione da qualsivoglia servizio pubblico e da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura

Anche l’esenzione da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura deriva dall’obbligo di assicurare l’indipendenza del beneficiario istituzionale. Si tratta di un’esenzione dall’obbligo di compiere il servizio militare o di pagare la tassa militare generalmente prelevata presso chi è esentato dal servizio. Questa disposizione di applica anche all’obbligo di svolgere altre attività del servizio civile, allorché la legislazione nazionale prevede un tale obbligo nei confronti dei cittadini e residenti. L’esenzione da qualsiasi servizio pubblico e onere militare, tuttavia, non è applicabile ai cittadini svizzeri chiamati a esercitare una funzione ufficiale presso un organismo internazionale stabilito in Svizzera e che continuano a sottostare interamente agli obblighi previsti dalla legislazione svizzera. Secondo la prassi costante, gli accordi di sede

40 RS 0.142.112.681

41 RS 0.831.109.268.1

42 RS 0.632.31