Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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conclusi dal Consiglio federale comprendono una clausola che prevede tale obbligo. L’organismo datore di lavoro può, se del caso, presentare domande di congedo per l’estero o domande di permutazione del servizio d’istruzione se debitamente motivate dai bisogni dell’organizzazione.
2.3.2.9 Facilitazioni
Oltre a privilegi e immunità sono accordate abitualmente alcune facilitazioni. Tra le più importanti figura la possibilità di accesso al mercato del lavoro dello Stato ospite per le persone al seguito. È inimmaginabile oggi impedire alle persone al seguito, e in particolare ai coniugi, di perseguire una carriera professionale per tutto il periodo durante il quale la persona chiamata a esercitare funzioni ufficiali (designata correntemente come “titolare principale”) svolge il suo mandato presso un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1. In ragione del carattere internazionale del beneficiario istituzionale, la nazionalità delle persone al seguito non è rilevante. Un trattamento differenziato secondo la nazionalità sarebbe inammissibile, dato che il motivo della loro presenza in Svizzera è il medesimo. Non si può quindi immaginare che il coniuge di nazionalità francese di un funzionario dell’ONU possa lavorare in Svizzera senza impedimenti in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la CE e i suoi Stati membri, mentre al coniuge di nazionalità australiana di un funzionario dell’ONU sarebbe negato l’accesso al mercato del lavoro svizzero perché non è originario di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un trattato internazionale pertinente. Secondo la prassi attuale, il coniuge e i figli ammessi in Svizzera a titolo di raggruppamento familiare possono beneficiare di un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero; in particolare, non sono sottoposti al contingentamento, alla priorità in materia di reclutamento e alle prescrizioni concernenti il mercato del lavoro e godono quindi di facilitazioni equivalenti a quelle accordate ai titolari di un’autorizzazione di residenza (permesso C). Usufruiscono di un permesso speciale, detto “permesso Ci”, per tutto il periodo durante il quale il « titolare principale » esercita funzioni ufficiali presso un organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite. Il permesso è quindi legato alle attività ufficiali del “titolare principale”. Alla persona al seguito che beneficia di un permesso Ci, non sono accordati privilegi e immunità nell’ambito della sua attività professionale.
L’accesso al mercato del lavoro riguarda essenzialmente le persone al seguito, ma anche le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale che risiedono in Svizzera per svolgere le loro funzioni possono – a titolo eccezionale, in casi particolari e a determinate condizioni – essere autorizzate a esercitare un’attività accessoria come, per esempio, qualche ora d’insegnamento in un settore specifico di competenza. L’attività accessoria è autorizzata soltanto se non è incompatibile con l’esercizio delle funzioni ufficiali e le persone interessate devono esercitare tali funzioni a tempo pieno. Sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali, segnatamente, le attività a carattere commerciale, svolte da persone chiamate a titolo permanente in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale, indipendentemente dal fatto che tali attività siano effettuate principalmente in Svizzera o fuori dalla Svizzera.