Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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2.3.3 Portata di privilegi, immunità e facilitazioni (art. 4)

Come già evidenziato più sopra, il diritto internazionale prevede una ponderazione di privilegi, immunità e facilitazioni secondo la natura del beneficiario internazionale e le funzioni della persona chiamata in veste ufficiale presso il suddetto beneficiario. Tale ponderazione è già effettuata oggi, e tutti i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 non godranno in ugual misura dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti all’articolo 3. Parimenti, le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 non godranno necessariamente di tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni menzionate.

Spetterà al Consiglio federale, in virtù dell’articolo 4, stabilire quale statuto giuridico intende accordare ai diversi beneficiari in funzione della loro importanza nelle relazioni internazionali multilaterali. A tal fine, il Consiglio federale dovrà, naturalmente, tenere conto delle norme di diritto internazionale applicabili e in particolare dei trattati ai quali la Svizzera è parte. Terrà altresì conto di privilegi, immunità e facilitazioni finora accordati.

L’articolo 4 capoverso 2 dispone, come d’uso, che l’esenzione dalle imposte dirette è accordata ai cittadini svizzeri soltanto a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale sono nominati abbia introdotto un sistema d’imposizione interno effettivo, nella misura in cui il diritto internazionale prevede una siffatta limitazione. Parimenti, l’articolo 4 capoverso 3 specifica che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà accordata, come già è il caso, soltanto alle persone che godono di statuto diplomatico. Come menzionato più sopra, spetterà al Consiglio federale determinare la portata personale e materiale dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui all’articolo 3. Il Consiglio federale ha preferito tuttavia enunciare a livello di legge alcuni limiti concernenti le esenzioni fiscali e doganali, per scrupolo di trasparenza e tenuto conto dell’importanza di questo ambito e dell’impatto che può avere, in particolare, per i Cantoni. Non bisogna tuttavia dedurne a contrario che il Consiglio federale non può determinare la portata personale e materiale degli altri privilegi e delle altre immunità di cui all’articolo 3.

Secondo la prassi attuale, le organizzazione intergovernative e le istituzioni internazionali possono concludere con il Consiglio federale un accordo di sede che definisce i privilegi e le immunità abituali accordati all’organizzazione o all’istituzione e alle persone chiamate in veste ufficiale. All’organizzazione o all’istituzione sono concessi l’inviolabilità dei locali, beni, archivi, documenti ecc. e l’esenzione dalle imposte dirette e indirette, mentre il personale è suddiviso in categorie. Gli alti funzionari godono di statuto diplomatico, e gli altri funzionari di privilegi e immunità di funzione, compresa l’esenzione dall’imposizione sul salario.

La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche prevede uno statuto giuridico differente per agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico o personale di servizio della missione diplomatica. Le altre convenzioni internazionali dispongono differenziazioni analoghe.

Come già rilevato più sopra, il Consiglio federale ha concluso accordi a carattere fiscale con organizzazioni internazionali quasi governative. Mentre gli accordi di sede reggono lo statuto giuridico in Svizzera delle parti contraenti, gli accordi fiscali regolano unicamente lo statuto fiscale dell’organizzazione (esenzione dalle imposte dirette e indirette federali, cantonali e comunali, esenzione dall’IVA limitata all’ottenimento di beni e servizi all’uso ufficiale dell’organizzazione) e del suo