Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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del settore privato che partecipano a una conferenza internazionale, ma non si può escludere che la concessione di tate statuto ai rappresentanti delle OING possa un giorno essere posto come requisito per lo svolgimento di una conferenza internazionale in Svizzera. In funzione delle circostanze, si potrebbe allora accordare ai partecipanti di questo genere un’immunità di giurisdizione di portata limitata, soltanto per la durata della conferenza; in questa ipotesi sarà opportuno convenire con i responsabile della conferenza internazionale le modalità di revoca di tale immunità, qualora un rappresentante di una OING abusasse della protezione conferitagli. Lo statuto particolare accordato ai rappresentanti delle OING che partecipano a una determinata conferenza internazionale sarebbe concesso in favore della conferenza stessa e non dell’OING interessata.

Date le similitudini tra gli organismi, la portata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni concessi a un segretariato o a qualsiasi altro organo istituito da un trattato internazionale dovrebbe corrispondere allo statuto accordato a un’organizzazione intergovernativa ed essere determinato mediante un accordo di sede. Lo stesso vale per i tribunali internazionali e i tribunali arbitrali, fatti salvi eventuali, necessari adeguamenti in ragione delle funzioni particolari di un tribunale, in particolare per quel che riguardo lo statuto applicabile alle parti e agli avvocati. Va ricordato che i trattati internazionali o le risoluzioni dell’ONU che istituiscono i tribunali internazionali esistenti definiscono già molto chiaramente gli obblighi degli Stati in questo ambito. Sono documenti che confermano una prassi internazionale largamente riconosciuta e serviranno sicuramente di base per l’eventuale istituzione di altri tribunali internazionali. A tempo debito, per determinare la portata di privilegi, immunità e facilità da concedere a un tribunale internazionale che stabilisse la propria sede nel nostro Paese, la Svizzera si fonderà sui criteri del diritto internazionale e, in particolare, sulle disposizioni previste in favore della Corte penale internazionale. Di norma, e nella misura in cui l’atto costitutivo del tribunale, un protocollo concernente privilegi e immunità o un trattato internazionale non dispongano diversamente, i cittadini svizzeri e i residenti permanenti in Svizzera non facenti parte del personale del tribunale sarebbero soggetti alla normativa ordinaria del diritto fiscale applicabile; sarebbe questo il caso, per esempio, di avvocati della parti domiciliati in Svizzera, chiamati a rappresentare i loro clienti davanti a un tribunale internazionale con sede in Svizzera.

La portata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni delle commissioni indipendenti sarà decisa dal Consiglio federale, come finora. Secondo la prassi vigente, alle commissioni indipendenti, ai loro membri e ai membri dei segretariati come pure ai periti eventualmente consultati sono applicate, per analogia, le disposizioni pertinenti dell’accordo di sede concluso con l’ONU. Tuttavia nessuna esenzione fiscale è concesso alle persone di nazionalità svizzera che lavorano per una commissione o per il suo segretariato. I residenti permanenti (titolari di un permesso B o C al momento della nomina in seno a una commissione indipendente o presso il suo segretariato) continueranno a beneficiare degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni accordati agli altri membri stranieri della commissione, del suo segretariato o ai consulenti.

Infine, trattandosi di qualsiasi altro organismo internazionale, il Consiglio federale dovrà definire i privilegi, le immunità e le facilitazioni da accordare, tenendo conto del carattere eccezionale di tali casi e delle circostanze prevalenti al momento dell’esame. Privilegi, immunità e facilitazioni saranno il più possibile limitati, ma potrebbero include, oltre all’inviolabilità degli edifici, archivi, documenti ecc. anche