Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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un’esenzione dall’imposizione diretta e indiretta per l’organismo interessato o addirittura un’esenzione dall’imposizione diretta sul salario per il personale straniero dell’organismo stesso, a eccezione dei residenti permanenti. I privilegi, le immunità e le facilitazioni consentiti dovranno comunque rispondere a un autentico bisogno, in funzione della situazione giuridica e politica al momento della decisione.

2.3.4 Durata di privilegi, immunità e facilitazioni (art. 5)

In linea di massima, privilegi, immunità e facilitazioni sono concessi senza limiti temporali, fino a quando il beneficiario istituzionale cessa le sue attività in Svizzera. Il Consiglio federale può tuttavia limitarne la durata, in particolare nel caso delle commissioni indipendenti, delle missioni speciali o delle conferenze, il cui mandato è, per natura, di durata limitata.

2.3.5 Condizioni per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni

2.3.5.1 Condizioni generali (art. 6)

L’articolo 6 prevede determinate condizioni generali cumulative che devono essere adempiute da tutti i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 che desiderano ottenere privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera. L’organismo che soddisfa le condizioni della legge sullo Stato ospite non avrà per questo alcun diritto soggettivo di ottenere tali privilegi, immunità e facilitazioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi in materia derivanti da trattati internazionali a cui la Svizzera è parte, a cominciare dalla Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari o dai trattati costitutivi di organizzazioni intergovernative comprendenti disposizioni pertinenti a carico degli Stati membri. Il presente progetto mantiene le formule potestative: si deciderà quindi, di volta in volta e per ogni singolo caso, l’opportunità di accordare all’organismo interessato eventuali privilegi, immunità e facilitazioni.

Gli organismi devono avere sede in Svizzera o essere attivi nel nostro Paese. Le decisioni che la Svizzera può prendere o gli accordi di sede che può concludere, infatti, sono vincolanti soltanto sul territorio svizzero, perchè uno Stato non può imporre obblighi a un altro Stato che non è parte a un accordo internazionale. La legge sullo Stato ospite è finalizzata a disciplinare lo statuto giuridico degli organismi aventi una sede in Svizzera. Ciò non di meno, organizzazioni con sede in un altro Stato possono ugualmente svolgere determinate attività in Svizzera allorché si tratta di organizzare regolarmente nel nostro Paese riunioni di organi, gruppi di lavoro e simili nell’ambito del mandato conferito loro dall’atto costitutivo Basti, a titolo d’esempio, citare un’organizzazione intergovernativa come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che ha sede a Roma, ma le cui riunioni internazionali hanno luogo regolarmente in Svizzera. Parimenti, le persone a beneficio di privilegi, immunità e facilità devono risiedere in Svizzera o essere attive nel nostro Paese senza per altro stabilirvi il loro domicilio legale. Possono essere persone temporaneamente attive in Svizzera, ma anche funzionari internazionali che pur lavorando a Ginevra si sono stabiliti nella vicina regione francese transfrontaliera. Ovviamente, il regime giuridico accordato loro dalla Svizzera non può costituire alcun obbligo corrispondente per la Francia.