Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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Infine, secondo Danièle Yersin, la destinazione del capitale e del reddito di una società o di un istituto a scopi di pubblica utilità presuppone, da un lato, che siano destinati irrevocabilmente a tali scopi conformemente agli Statuti e, dall’altro, che siano effettivamente utilizzati per questi scopi (ATF 120 Ib 374, 376, consid. 2b).

Le definizioni dei termini utilizzati nella LIFD nella LAID dovranno servire, mutatis mutandis, alle autorità competenti per interpretare la nozione di scopo non lucrativo contenuta nella legge sullo Stato ospite.

2.3.5.2 Condizioni supplementari specifiche per alcuni beneficiari (art. 7-15)

Le condizioni generali elencate all’articolo 6 sono sufficienti per determinati beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1. Per altri, invece, occorre prevedere condizioni supplementari per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni da parte del Consiglio federale. Gli articoli da 7 a 15 dispongono le condizioni specifiche a complemento di quelle di cui all’articolo 6, parimenti cumulative, per quei beneficiari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 la cui definizione nel diritto internazionale richiede precisazioni.

2.3.5.2.1 Le istituzioni internazionali (art. 7)

Le istituzioni internazionali sono molto simili alle organizzazioni intergovernative tradizionali, ma non presentano tutti gli elementi giuridici costitutivi propri di queste ultime (cfr. n. 2.3.1.2). Insorge quindi la necessità di stipulare condizioni specifiche che dovranno essere soddisfatte da qualsiasi istituzione internazionale che desideri beneficiare, in Svizzera, di privilegi, immunità e facilitazioni.

L’istituzione internazionale deve disporre di strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa, in particolare di organi abilitati a prendere decisioni indipendenti dalla volontà individuale dei singoli membri; fra questi figura un’assemblea generale delle parti contraenti. Deve inoltre svolgere compiti statali o abitualmente affidati a un’organizzazione intergovernativa e essere riconosciuta nell’ordinamento giuridico internazionale in virtù di un trattato internazionale, della risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un documento politico concordato da un gruppo di Stati.

2.3.5.2.2 Le organizzazioni internazionali quasi governative (art. 8)

Per la conclusione di un accordo di natura fiscale in base al DF del 1955, il Consiglio federale ha fissato con l’andar degli anni un certo numero di criteri da soddisfare da parte delle organizzazioni quasi governative. La legge sullo Stato ospite riprende questi criteri cumulativi: perciò, oltre ad adempiere le condizioni generali di cui all’articolo 6, un’organizzazione internazionale semi governativa deve contare fra i suoi membri una maggioranza di Stati, organizzazioni di diritto pubblico o entità che esercitano pubbliche mansioni. Si intende così evidenziare la vocazione intergovernativa dell’organizzazione, benché alcuni dei suoi membri siano persone morali secondo il diritto nazionale di uno Stato o anche persone fisiche. L’organizzazione deve altresì avere strutture analoghe a quelle di un’organizzazione intergovernativa, e cioè possedere una volontà autonoma espressa attraverso organi indipendenti dai suoi membri. Deve infine essere attiva sul territorio di due o più Stati, per marcare il proprio carattere internazionale e distinguersi dalle organizzazioni puramente nazionali. A un’organizzazione internazionale semi governativa