Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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sono attribuiti compiti di utilità pubblica che altrimenti dovrebbero essere assunti dagli Stati medesimi. Conformemente a quanto disposto all’articolo 6, le organizzazioni internazionali quasi governative devono perseguire uno scopo non lucrativo di interesse internazionale. Qualora un’organizzazione di questo tipo eserciti anche attività commerciali, l’accordo fiscale porta unicamente sull’esenzione dall’imposizione delle attività a scopo non lucrativo. Trovando, per finanziare il perseguimento del proprio scopo statutario non lucrativo d’interesse internazionale, mezzi che esulano dalle prestazioni dei suoi Stati membri, l’organizzazione contribuisce allo sgravio dei medesimi, nella misura in cui gli Stati dovrebbero, altrimenti, prendere a proprio carico i compiti da essa svolti.
2.3.5.2.3 Le conferenze internazionali (art. 9)
Come menzionato al n. 2.3.1.5, occorre fare la distinzione tra le conferenze internazionali e le riunioni di aziende o di ONG organizzate in Svizzera. Di conseguenza, privilegi, immunità e facilitazioni possono essere concessi a una conferenza internazionale e ai suoi partecipanti solo se è posta sotto l’egida di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, di un’organizzazione internazionale semi governativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, della Svizzera o per iniziativa di un gruppo di Stati. Il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni non è automatico bensì richiede una decisione specifica di caso in caso; ciò significa, in particolare, che un gruppo di Stati non può organizzare una conferenza internazionale in Svizzera senza il consenso esplicito delle autorità competenti. D’altro canto, i partecipanti alla conferenza devono essere in maggioranza rappresentanti di Stati, organizzazioni intergovernative, istituzioni internazionali, organizzazioni internazionali quasi governative, segretariati o altri organi istituiti in virtù di un trattato internazionale. Ciò non esclude la partecipazione a qualsiasi titolo di rappresentanti delle ONG, della società civile o di esperti invitati dagli organizzatori; le ONG o i privati non devono, tuttavia, costituire la maggioranza dei partecipanti alla conferenza.
2.3.5.2.4 I segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale (art. 10)
Tenuto conto delle modalità di istituzione dei segretariati o degli altri organi, per beneficiare di privilegi, immunità e facilitazioni questo devono essere stati istituiti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti relativi all’esecuzione del trattato stesso. Va ricordato in proposito che, secondo la definizione del diritto internazionale pubblico, un trattato internazionale può essere concluso soltanto tra Stati o tra Stati e organizzazioni intergovernative, per cui la vocazione intergovernativa dei segretariati o altri organi non può essere messa in dubbio.
2.3.5.2.5 Le commissioni indipendenti (art. 11)
In vista di beneficiare di uno statuto privilegiato in Svizzera, una commissione indipendente deve poter fondare la sua legittimità sulla risoluzione di un’organizzazione intergovernativa (per es. ONU o OMC) o di un’istituzione internazionale, ma può anche aver ricevuto un incarico da un gruppo di Stati o dalla Svizzera. Deve tuttavia godere di un vasto sostegno politico e finanziario in seno alla comunità internazionale ed essere incaricata dell’esame di una questione di rilievo per la comunità internazionale. È significativo in proposito il fatto che le commissioni internazionali che si sono riunite in passato in Svizzera si occupavano