Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

personale straniero in Svizzera (esenzione dalle imposte dirette e indirette federali, cantonali e comunali sul salario); comprendono altresì disposizioni concernenti la situazione del personale non svizzero in materia di assicurazioni sociali svizzere allorché il personale in questione non è imponibile nel nostro Paese. In genere, l’accordo fiscale fa salvo il principio della progressività (aliquota globale) – cioè la possibilità per le autorità fiscali di tenere conto dei redditi esenti da imposte per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ai redditi imponibili del personale dell’organizzazione. Il Consiglio federale intende continuare con questa prassi. Non è tuttavia escluso che possa essere indotto, in futuro, ad accordare a organizzazioni di questo genere, oltre alle esenzioni fiscali già consentite, determinati privilegi e immunità di natura diplomatica (per esempio l’immunità di giurisdizione e di esecuzione in favore dell’organizzazione).

La statuto giuridico delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni speciali è determinato dalle convenzioni internazionali applicabili: non sono quindi necessari accordi specifici in materia.

Per quanto concerne le conferenze internazionali, in assenza di un accordo di sede con l’entità organizzatrice o di un trattato internazionale che definisca gli obblighi dello Stato ospite, il Consiglio federale decide in maniera unilaterale lo statuto da accordare a una conferenze e ai suoi partecipanti. In genere, il DFAE conferma per scritto all’organizzatore della conferenza la concessione dei privilegi e delle immunità abituali, ossia, secondo la prassi corrente, l’applicazione alla conferenza e ai suoi partecipanti della Convenzione sulle missioni speciali43 e al segretariato l’applicazione, per analogia, delle disposizioni pertinenti dell’Accordo su i privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite44 che regge lo statuto giuridico dell’ONU in Svizzera. Più volte è stato chiesto al DFAE di concludere un accordo sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni a una conferenza poiché alcuni suoi organizzatori sono abituati a concludere accordi formali che desiderano applicare uniformemente a tutti gli Stati ospiti. L’eventualità di concludere siffatti accordi è quindi allo studio. I privilegi e le immunità accordati alle conferenze internazionali e ai loro partecipanti non dovrebbero avere conseguenze sul piano fiscale, segnatamente poiché si tratta di persone fisiche. Infatti, per le persone che non hanno il loro domicilio abituale in Svizzera non insorge assoggettamento all’imposizione in Svizzera in ragione della breve durata del loro soggiorno. I cittadini svizzeri e i residenti permanenti, invece, sono imponibili in base alla normativa fiscale ordinaria.

Conformemente alla prassi attuale, privilegi, immunità e facilitazioni possono essere accordati solo ai partecipanti alle conferenze che rappresentano Stati o organizzazioni intergovernative. I rappresentanti delle organizzazioni internazionali non governative (OING) e del settore privato non godono di statuto particolare. Tuttavia, la tendenza attuale a livello internazionale è di associare sempre maggiormente alle conferenze le OING e il settore privato come membri a parte intera, anziché relegarli al semplice ruolo di osservatori. Di conseguenza, alcune organizzazioni intergovernative hanno chiesto alla Svizzera di accordare a questi partecipanti privilegi e immunità intesi a garantire che non saranno perseguiti per le dichiarazioni che potrebbero pronunciare nei discorsi che terranno nell’ambito della conferenza. La Svizzera ha sempre rifiutato uno statuto privilegiato ai rappresentanti delle OING e

43 RS 191.2

44 RS 0.192.120.1