Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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I beneficiari istituzionali devono perseguire uno scopo non lucrativo di utilità internazionale, secondo la formula utilizzata nella Convenzione europea del 24 aprile1986 concernente il riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative45, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1991. Questo criterio permette di distinguere i beneficiari ai sensi della legge sullo Stato ospite dalle società commerciali o da altre entità che hanno per scopo la ripartizione di utili economici tra i membri. Un beneficiario istituzionale può, per altro – e senza cambiare la propria vocazione – ricavare utili da una determinata operazione (per es. la vendita di una pubblicazione) nella misura in cui tale operazione sia destinata a realizzare uno scopo non lucrativo. Così l’ONU può vendere nei locali della sua sede ginevrina, pubblicazioni in rapporto con le sue attività o di cui ha autorizzato l’emissione – per es. francobolli. Lo scopo perseguito dal beneficiari deve altresì presentare un’utilità internazionale e non soltanto nazionale o locale. In altre parole deve giovare alla comunità internazionale. Sono esclusi per questa ragione i partiti politici o altre entità di natura politica i cui scopi e attività sono incentrati sui problemi interni di un determinato Paese46.
Dallo scopo di utilità internazionale insorge per il beneficiario istituzionale l’obbligo di svolgere le sue attività nell’ambito delle relazioni internazionali. Inoltre la sua presenza sul territorio svizzero deve rivestire, per la Svizzera, un interesse particolare. Tale presenza può essere provvisoria o permanente, così come l’interessa da parte svizzera può essere politico oppure direttamente legato alle attività del beneficiario.
Gli articoli 56 lettera g della legge federale sull'imposta federale diretta47 e 23 capoverso 1 lettera f della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)48 contengono una disposizione analoga. Entrambi prevedono, per le persone morali che perseguono scopi di servizio pubblico o di pura utilità pubblica, l’esenzione dall’imposta federale diretta o, rispettivamente, dalle imposte cantonali – sul reddito destinato esclusivamente e irrevocabilmente a tali scopi. Danièle Yersin, nella Revue fiscale suisse, n. 5/2002, pag. 316, precisa che la dottrina e la giurisprudenza considerano che la nozione di « scopo di pubblica utilità è caratterizzata da due elementi: l’utilità generale che deve presentare l’istituzione che chiede l’esenzione, e la natura disinteressata della sua attività. È d’utilità generale un’attività esercitata in favore e a giovamento della comunità internazionale e riconosciuta come tale dall’opinione pubblica. L’utilità generale comprende allora ciò che fasce relativamente vaste della popolazione considerano necessario, auspicabile e utile alla collettività, cioè a una cerchia indeterminata di beneficiari. I compiti di pubblica utilità non essendo solo quelli a carico dello Stato, il perseguimento di scopi d’utilità generale non è una sua prerogativa esclusiva. Quanto alla natura disinteressata dell’attività, essa consiste nel fatto che i membri dell’istituzione acconsentono a sacrifici finanziari – cioè forniscono prestazioni senza ricavarne un beneficio personale o rinunciano a contro prestazioni. (D. Yersin, le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants in Archives 58, pagg. 97, 104 e rinvii vari).
45 RS 0.192.111
46 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 24 aprile 1986 sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (STE n. 124), FF 1989 III 1365 segg.
47 RS 642.11
48 RS 642.14