Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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di ambiti quali lo sviluppo sostenibile e l’ambiente, il cui notevole interesse per l’insieme della comunità internazionale è indiscutibile. Ovviamente il mandato di una commissione indipendente è limitato nel tempo. Qualora i mandanti volessero conferirle un carattere permanente dovrebbero scegliere un’altra forma giuridica, come, per esempio, quella di organizzazione intergovernativa. Spetterà infine al Consiglio federale decidere, secondo i casi, se la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni può contribuire considerevolmente all’attuazione del mandato della commissione in questione.
2.3.5.2.6 I tribunali internazionali (art. 12)
Un tribunale internazionale beneficerà di privilegi, immunità e facilitazioni soltanto se è istituito mediante trattato internazionale o risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale. Di norma, il trattato o la risoluzione non si limitano al solo principio dell’istituzione del tribunale internazionale, bensì ne definiscono, in particolare, le funzioni, la costituzione e il funzionamento, Designano altresì le persone chiamate a esercitare funzioni ufficiali presso il tribunale stesso, ossia i giudici, i cancellieri, le parti e i loro avvocati o esperti. È d’uso, inoltre, che il trattato internazionale o la risoluzione menzionino esplicitamente l’obbligo dello Stato ospite di accordare privilegi e immunità come previsto, segnatamente, nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale49.
2.3.5.2.7 I tribunali arbitrali (art. 13)
Un tribunale arbitrale può riunirsi in Svizzera e beneficiare di privilegi, immunità e facilitazioni solo se i soggetti di diritto internazionale che ne fanno parte dimostrano l’esistenza di un bisogno particolare. Può trattarsi, per esempio, dell’opportunità che il tribunale si riunisca in uno Stato neutrale o in uno Stato terzo che non è parte nel litigio, o ancora che possa approfittare della vicinanza di organizzazioni intergovernative o di istituzioni internazionali stabilite in Svizzera le cui attività sono utili agli arbitri o alle parti dell’arbitrato. Anche la presenza a Ginevra di numerose missioni permanenti può costituire un fattore in favore della scelta della Svizzera come foro del tribunale arbitrale, poiché, a sostegno della procedura arbitrale, gli Stati parte potrebbero sfruttare le infrastrutture esistenti. D’altro canto, il trattato internazionale costitutivo può imporre alle parti il luogo dove il tribunale arbitrale ha la sua sede. Così, in particolare, l’articolo 10 della Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della CSCE [successivamente OSCE]50, entrata in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 1994, dispone che la sede della Corte è Ginevra. Un accordo è stato quindi concluso il 17 novembre 1997 tra il Consiglio federale e gli Stati parte alla Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per determinare lo statuto in Svizzera della suddetta Corte di conciliazione51. Uno Scambio di lettere vertenti sulle spese relative ai locali della Corte e al loro equipaggiamento iniziale52 è altresì stato concluso il 23 ottobre e 12 novembre 1997 tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’OSCE.
49 RS 0.312.1
50 RS 0.193.235
51 RS 0.192.120.193.1
52 RS 0.193.235.1