Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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internazionali" (articolo 201.3600.361) e dall'altra dai prestiti accordati tramite la Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

Le somme che riguardano il credito "Compiti della Svizzera quale Stato che ospita organizzazioni internazionali" sono le seguenti, ferma restando l'approvazione delle Camere federali (cifre fornite in franchi):

2005 2 323 500

2006 2 390 500

2007 2 890 500

2008 2 933 900 (previsto)

2009 2 977 900 (previsto)

La politica di concessione dei presti alla FIPOI non può essere quantificata in anticipo poiché dipende dalle future esigenze delle organizzazioni internazionali da una parte e dalla disponibilità della Confederazione a rispondere ad ogni domanda dall'altra. Ogni nuovo prestito sarà deciso singolarmente, come successo finora. Tenendo conto dei progetti in corso (edificio OMS/ONUSIDA) o in previsione del relativo messaggio alle Camere federali (OMC II, UICN), le seguenti somme sono state previste nel budget FIPOI:

2005 20 720 000

2006 34 000 000

2007 35 500 000

2008 35 800 000

2009 36 000 000 (previsto)

Le Camere federali manterranno il controllo delle conseguenze finanziarie della politica dello Stato ospite del Consiglio federale poiché, come previsto all'art. 21, i mezzi finanziari necessari saranno concessi con il budget o con crediti d'impegno.

3.1.2.2 Cantoni

Il progetto di legge sullo Stato ospite non prevede alcun obbligo finanziario a carico dei Cantoni. Questi ultimi dunque, in applicazione della relativa legislazione, sono liberi di accordare aiuti finanziari alle organizzazioni che stabiliscono la propria sede sul loro territorio.

3.2 Freno alle spese

L’art. 20 prevede varie forme di aiuto finanziario e altre misure di sostegno. I prestiti accordati a condizioni preferenziali e le prestazioni a fondo perduto sono aiuti finanziari ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge sulle sovvenzioni del 5 ottobre 199081. L’art. 20 che autorizza la Confederazione ad accordare prestiti senza interessi ed aiuti finanziari periodici introduce nuove sovvenzioni periodiche. L'ammontare di

81 RS 616.1