Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 86 pagine
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D. Proposte complementari
ZH Il rapporto esplicativo deve essere completato. Esso dovrebbe pre-
sentare le conseguenze delle proposte di modifica sull’economia in generale e sul livello delle pigioni in particolare. Inoltre bisognerebbe dare indicazioni concrete sugli effetti della nuova interdipendenza tra le pigioni e l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
UR Spese accessorie: si auspica una disposizione secondo cui le spese
accessorie fatturate non possono superare in misura superiore al 20% gli importi degli acconti versati, escluso il rincaro constatato dell’olio da riscaldamento e delle tasse. Sarebbe anche auspicabile fissare un termine di perenzione per esigere le spese accessorie che non sono state fatturate entro un anno a partire dall’ultima scadenza prevista per il conteggio e convenuta contrattualmente.
NE Mancano disposizioni transitorie concernenti il potere decisionale del-
le autorità di conciliazione.
NE Articolo 274g (competenza in caso di sfratto): i locatari che contesta-
no una disdetta non vengono trattati allo stesso modo di coloro che rinunciano a farlo. Se non vi è una contestazione, l’autorità di conciliazione è competente; in caso contrario, il dossier viene sottoposto all’autorità competente in materia di sfratto. Sarebbe auspicabile un’uniformazione in tale ambito.
PCS Cfr. ASI.
PSS, ASI Occorre aggiungere alle disposizioni transitorie un articolo 8 del se-
guente tenore: “Le nuove misure di protezione dalle disdette sono applicabili a partire dall’entrata in vigore della legge, comprese le procedure ancora pendenti.”
ASI Art. 257a segg. CO e art. 4 segg. OLAL, conteggio delle spese di ri-
scaldamento:
Si chiede una prescrizione che preveda espressamente che il locatore perde il diritto di esigere le spese accessorie se non stila un conteggio annuale. Inoltre occorre precisare che l’importo delle spese accessorie che può essere riscosso successivamente dal locatore non deve superare di più del 20% gli acconti versati, nella misura in cui tali spese non si basano sul rincaro comprovato dovuto ai costi.
ASI Art. 271 CO: Contestazione della disdetta da parte del locatore
I locatari devono poter contestare una disdetta data dal locatore che intende richiedere una pigione più elevata al futuro locatario. Lo stesso vale per le disdette notificate unicamente allo scopo di vendere l’oggetto locato. A questo proposito sarebbe più opportuno favorire l’acquisto dell’immobile da parte dei locatari (diritto di prelazione).
ASPF, CSQI, VIV, VZI
Nell’articolo 269m della legge occorre inserire un nuovo capoverso che precisa esplicitamente che un aumento della pigione munito di una firma in facsimile è valido. Per il locatario ciò non ha alcuna con-
C:\Dokumente und Einstellungen\bwo-web\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK19\Ergebnisbericht I.doc 29.09.2006 11:10 Maurizio Simona/PUL Seite 76/86