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Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 9 pagine

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Codice delle obbligazioni (Della locazione)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ............1,

decreta:

I

Il titolo ottavo (Della locazione) del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 253b cpv. 2

2 Esse non sono applicabili alla locazione di:

a. locali commerciali, sempre che le parti abbiano così convenuto;

b. di appartamenti e case unifamiliari di lusso con una superficie abitabile netta superiore a 150 m2.

Art. 269

1

A. Pigione Sono abusive le pigioni che superano considerevolmente le pigioni abusiva di locali d'abitazione o commerciali comparabili (art. 269b).

I. Principio

2Se le parti hanno convenuto di adeguare la pigione in funzione dell'evoluzione dei costi giusta l'articolo 269e capoverso 1 lettera b, la pigione è abusiva allorché eccede il rendimento adeguato. Il rendimento adeguato corrisponde al rendimento lordo (art. 269c) rapportato al valore d'investimento determinante (art. 269d).

1 FF.....

2 RS 220 2003–1473