Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 9 pagine
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1. Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Esiste un fondamentale conflitto d’interessi fra la volontà di costruire e gestire impianti tecnici nel modo più economico possibile e la necessità di ridurre al minimo i rischi causati all’uomo e all’ambiente dall’attività di questi impianti. Nasce quindi l’esigenza di dividere a livello istituzionale gli aspetti economici e legati allo sfruttamento da quelli riguardanti la protezione e la sicurezza. Questo vale soprattutto per il settore dell’energia nucleare, visto il suo elevato potenziale di rischi.
Secondo la Convenzione internazionale del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare (RS 0.732.020), ciascuna Parte contraente è tenuta ad adottare adeguate misure per garantire un’efficace ripartizione delle funzioni delle autorità di sicurezza nucleare e di quelle di ogni altro organo o organizzazione incaricata della promozione o dell’utilizzazione di energia nucleare. La legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (RS 732.1, LENu), entrata in vigore il 1° febbraio 2005, prevede che le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e che sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni (art. 70 cpv. 2).
La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) è l’autorità federale di vigilanza nel settore dell’energia nucleare. Sorveglia gli impianti nucleari svizzeri in relazione alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione. Dal punto di vista organizzativo la DSN è oggi integrata nell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Con il presente avamprogetto di legge
sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) ci si propone di attuare i propositi della Convenzione sulla sicurezza nucleare e della LENu, nonché di rendere la DSN giuridicamente autonoma.
La sezione Energia nucleare dell’UFE è l’autorità di vigilanza in materia di non proliferazione e sicurezza (protezione contro il sabotaggio). Essa continuerà ad assumersi questi compiti, così come previsto nell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (RS 732.11, OENu), entrata in vigore il 1°febbraio 2005.
1.2 Riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza tecnica in seno al DATEC
Nel 1998 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di uniformare la vigilanza sulla sicurezza tecnica in una legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCST) e di riunire tutti gli organi coinvolti, in particolare la DSN, in un’agenzia indipendente per la sicurezza. L’avamprogetto di legge è stato posto in consultazione nel 2001. Sulla base dei risultati che ne sono scaturiti, il 26 settembre 2003 il Consiglio federale ha deciso di portare avanti il progetto, rinunciando tuttavia all’istituzione di un’agenzia per la sicurezza e non coinvolgendo la DSN nel progetto. Nel contempo ha incaricato il DATEC di elaborare un disegno di legge per rendere la DSN autonoma dall’UFE.