Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 9 pagine

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Sezione 5: Vigilanza

Art. 18 Vigilanza

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sull’intera attività dell’Ispettorato. Questa competenza è retta dalla legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 8 cpv. 4 LOGA, RS 172.010).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 e 20 Trasferimento di diritti e obblighi e dei rapporti di lavoro

Queste disposizioni sono intese a garantire che l’Ispettorato potrà iniziare il suo lavoro con l’entrata in vigore della legge.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

L'attuale CSI che svolge la funzione di consulente per il Consiglio federale e il Dipartimento verrà sciolta. Un secondo consesso permanente che si occupi dei problemi legati all'energia nucleare è inutile, poiché l'Ispettorato con il consiglio dell'Ispettorato dispone di un organismo di gestione strategico e competente che non sottostà a istruzioni quanto agli aspetti tecnici (art. 70 cpv. 2 LENu). Il Consiglio federale e il Dipartimento non possono pertanto impartire istruzioni di carattere tecnico all'Ispettorato. Nell'ambito dello svolgimento della procedura di

autorizzazione1, il Consiglio federale e il Dipartimento se necessario possono avvalersi della collaborazione di periti esterni.

1 Il rilascio dell'autorizzazione di massima compete al Consiglio federale, quello della licenza di costruzione e d'esercizio al Dipartimento.