Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 9 pagine
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della collaborazione durante la preparazione di testi di legge e delle attività d’informazione dell’Ispettorato. Questi costi sono a carico della cassa federale.
Art. 13 Tesoreria
Per assicurare la liquidità dell’Ispettorato è prevista la possibilità per la Confederazione di accordargli dei prestiti. L’Amministrazione federale delle finanze può accordargli prestiti e anticipi nell’ambito della tesoreria. Per principio essa assicura la continua liquidità dell’Ispettorato (art. 35 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione; RS 611.0).
Questi prestiti saranno versati su un conto corrente dell’Ispettorato presso la Confederazione. Per il prestito l’Ispettorato paga interessi a tassi di mercato. In contropartita, l’Ispettorato investirà il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato. In tal senso, l’Ispettorato concluderà una convenzione con l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 14 Riserve e accantonamenti
L’ammontare degli emolumenti e delle tasse di vigilanza deve essere fissato in modo tale che le entrate coprano le spese correnti e raggiungano un’entità appropriata. Queste riserve sono da destinare a favore di futuri investimenti e accantonamenti, necessari per una gestione efficace. D’altro canto, la costituzione di riserve deve ridurre i rischi commerciali derivanti da possibili perdite. Qualora l’entità delle riserve superi o non raggiunga il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza devono essere adeguati di conseguenza. Non è prevista una distribuzione degli utili.
Art. 15 Rendiconto
L’Ispettorato deve presentare i suoi conti con i quattro elementi di base, ossia il conto di flusso del capitale, il conto economico, il bilancio e l’allegato. Affinché il suo rendiconto risulti comprensibile a tutti i gruppi interessati, l’Ispettorato deve indicare espressamente le norme derivanti dai principi generali in materia di presentazione dei conti.
Art. 16 Responsabilità
Essendo dotato di una propria personalità giuridica, in caso di danno l’Ispettorato risponde in primo luogo. Si prevede che l'ispettorato stipuli a tal fine un'assicurazione. Qualora i mezzi finanziari dell’Ispettorato e l'importo di garanzia dell'assicurazione risultino insufficienti, la Confederazione è responsabile sussidiariamente in virtù della legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (RS 170.32).
Art. 17 Esenzione fiscale
Questa disposizione disciplina l’assoggettamento dell’Ispettorato. Esso è esentato da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale o comunale, pur rimanendo soggetto ad alcune tasse e imposte indirette quali l’IVA, l’imposta preventiva e le tasse di bollo. Gli emolumenti e le tasse di vigilanza riscosse dall’Ispettorato sono esenti dalle imposte dirette.