Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 9 pagine

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Sezione 3: Personale

Art. 8 Condizioni d’assunzione

Il personale deve essere assunto secondo il diritto pubblico. Dotato di personalità giuridica e interamente proprietà dello Stato, l'Istituto adempie principalmente compiti di sovranità. Optando per rapporti di servizio di diritto pubblico si tiene conto di questa condizione. Nel contempo si garantisce l'indipendenza del personale dell'ispettorato e anche una corrispondente protezione sociale con proprie regole procedurali e con una competenza giurisdizionale amministrativa nell'ambito del contenzioso.

Art. 9 Cassa pensioni

Le collaboratrici e i collaboratori continueranno ad essere assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 10 Capitale di dotazione

La Confederazione ha la possibilità di attribuire all’Ispettorato un capitale di dotazione non rimunerato. Il capitale di dotazione è parte del capitale proprio. Il suo ammontare e il suo impiego saranno definiti con decisione del Consiglio federale al momento dell’entrata in vigore della presente legge (cfr. art. 21). Si terrà conto della situazione economico-finanziaria dell’Ispettorato (rischi, fabbisogno di accantonamento).

Il capitale proprio dell’Ispettorato comprende anche le riserve costituite da eventuali utili. L’entità delle riserve non può superare un preventivo annuale. In caso contrario si dovranno ridurre gli emolumenti e le tasse di vigilanza (cfr. art. 16).

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

In base alla legge sull’energia nucleare e alla legge sulla radioprotezione, l’Ispettorato riscuote emolumenti. Per coprire i costi dell’attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, l’Ispettorato riscuote anche una tassa annua di vigilanza dai gestori degli impianti nucleari. L’ammontare di tale tassa è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite (cfr. art. 83 cpv. 2 LENu). Oltre il 96% dei costi della DSN, rispettivamente dell’Ispettorato, è coperto con emolumenti e tasse di vigilanza.

Il consiglio dell’Ispettorato stabilisce il regolamento sulle tasse (cfr. art. 6), attenendosi al principio della copertura dei costi. La situazione attuale, contraddistinta da un elevato grado di autofinanziamento, deve essere mantenuta (cfr. n. 1.4.1 del commento).

Art. 12 Indennità

La Confederazione affida all’Ispettorato vari incarichi d’interesse pubblico, i costi dei quali non si possono tuttavia addossare agli impianti sottoposti alla sua vigilanza. È il caso, ad esempio,