Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 9 pagine
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Art. 3 Attività commerciali
Per principio l’Ispettorato non può svolgere attività commerciali. L’avamprogetto lo autorizza tuttavia ad eseguire perizie per conto di autorità estere. L’attività commerciale non deve compromettere il servizio pubblico, che deve essere garantito in ogni momento. A causa di possibili conflitti d’interesse, sono escluse le attività commerciali in favore di gestori o costruttori
d’impianti nucleari.
Sezione 2: Organi
Art. 4 Organi
Il presente articolo elenca i tre organi dell’Ispettorato. Sono il consiglio dell’Ispettorato, il direttore e l’organo di revisione.
Il Consiglio federale nomina il consiglio dell’Ispettorato e l’organo di revisione. A motivo della maggior autonomia concessa all’Ispettorato, il consiglio dell’Ispettorato nomina il direttore (fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale) e gli altri membri della direzione.
Art. 5 Consiglio dell’Ispettorato
Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque membri. Questo numero gli garantisce un disbrigo efficace dei propri affari. È possibile rinunciare alla nomina di comitati; tale misura probabilmente si renderebbe necessaria con un numero maggiore di membri. In occasione delle nomine occorrerà fare in modo che il consiglio dell’Ispettorato disponga di un bagaglio sufficientemente ampio di conoscenze tecniche.
Il consiglio dell’Ispettorato è incaricato in particolare di stabilire gli obiettivi strategici e quelli in materia di sicurezza, di emanare il regolamento d’organizzazione e il regolamento sulle tasse e nominare il direttore e gli altri membri della direzione. Al consiglio dell’Ispettorato incombe anche la sorveglianza delle persone cui è affidata la gestione amministrativa, segnatamente per quanto riguarda l’osservanza della legge e del regolamento d’organizzazione. Non è invece autorizzato a impartire istruzioni alla direzione riguardo a questioni tecniche in materia di sicurezza nucleare.
Art. 6 Direttore
Il direttore è l’organo operativo responsabile della gestione amministrativa dell’Ispettorato, sempre che essa non competa al consiglio dell’Ispettorato. Nel quadro del regolamento
d’organizzazione, il direttore definisce l’organizzazione e i processi interni dell’Ispettorato.
Art. 7 Organo di revisione
La verifica dei conti, del conto economico e del bilancio è effettuata da un organo di revisione nominato dal Consiglio federale. L’organo di revisione allestisce un rapporto per il consiglio dell’Ispettorato. Il suo mandato si basa sui principi del diritto della società anonima.