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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

del AVAMPROGETTO

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.

2 La presente ordinanza si applica anche agli atti amministrativi di altre organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato investite di compiti esecutivi (organi incaricati dell’esecuzione).

3 La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:

a. delle autorità doganali;

b. dei Cantoni;

c. dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm). Le stesse si applicano anche agli organi incaricati dell’esecuzione.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

1 Le autorità federali di esecuzione e gli organi incaricati dell’esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.

RU...

1 RS 810.21

2 RS 172.041.1

2004–......