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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 16 pagine
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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali (Ordinanza sugli xenotrapianti)
del … AVAMPROGETTO
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48, 50 capoverso 2, 59 capoverso 6 e 60 capoverso 1 della legge federale dell’8 ottobre 20041 sui trapianti (Legge sui trapianti),
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Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. le sperimentazioni cliniche e i trattamenti standard degli xenotrapianti nonché i relativi obblighi di diligenza;
b. le misure di sicurezza e le norme di comportamento delle persone interessate, derivanti dalla trasmissione;
c. la garanzia della responsabilità civile.
2 Essa non si applica al trapianto o alla perfusione di organi, tessuti, cellule o liquidi corporali che sono stati a contatto, al di fuori del corpo umano, con linee cellulari animali utilizzate in procedure standard per la fabbricazione di medicamenti.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. xenotrapianto: il trapianto o la perfusione di:
1. organi, tessuti o cellule di origine animale,
2. organi, tessuti, cellule o liquidi corporei umani che sono stati in contatto, al di fuori del corpo umano, con organi, tessuti o cellule di origine animale, o
3. espianti standardizzati fabbricati con gli organi, i tessuti o le cellule di cui ai numeri 1 o 2;
b. persone a contatto con il ricevente: persone le quali, direttamente o indirettamente, possono entrare in contatto con liquidi corporei di riceventi, segna-
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1 RS 810.21
2004–......