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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine

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3 Modifica di un’autorizzazione

3.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 200 – 10 000

tipo e del numero dei programmi di trapianto)

3.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 200 – 5 000

3.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 200 – 2 000

la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata

dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.

3.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 200 – 10 000

ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-

ticolo 23

3.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200 – 2 000

geneticamente modificati, secondo l’articolo 41

3.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule200 – 5 000

provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44

3.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200 – 10 000

feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo

44

4 Altri emolumenti

4.1 Ricezione ed esame del fascicolo concernente una notificazio-500 – 1 000

ne per una sperimentazione clinica del trapianto di organi,

tessuti o cellule, secondo l’articolo 38

4.2 Ricezione ed esame del fascicolo concernente la modifica di 200 – 500

una notificazione già esaminata in precedenza, al fine di una

sperimentazione clinica del trapianto di organi, tessuti o

cellule, secondo l’articolo 42

4.3 Ispezione secondo l’articolo 51 in funzione delle spese, per 800

ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il

rapporto)

4.4 Stesura di rapporti 500 – 1 000

4.5 Rilascio di conferme e certificati 100 – 200

4.6 Emissione di diffide 100 – 300

4.7 Spese supplementari6 sostenute dall’UFSP per il rilevamento 100 – 300

e la trasmissione manuali di dati relativi a notificazioni7 e a

domande8 che non sono state presentate nella forma prevista

dall’UFSP.

6 Al fine di agevolare l’esecuzione della legge sui trapianti è in atto un sistema elettronico dotato di formulari mediante i quali le persone soggette all’obbligo di notificazione nonché i richiedenti possono introdurre di proprio pugno e immediatamente le loro indicazioni e i loro dati.

7 Segnatamente, sia le notificazioni di cui agli articoli 21, 22 e 40 dell’ordinanza sui trapianti sia la modifica di notificazioni già esaminate in precedenza.