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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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3 Modifica di un’autorizzazione
3.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 200 – 10 000
tipo e del numero dei programmi di trapianto)
3.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 200 – 5 000
3.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 200 – 2 000
la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata
dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.
3.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 200 – 10 000
ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-
ticolo 23
3.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200 – 2 000
geneticamente modificati, secondo l’articolo 41
3.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule200 – 5 000
provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44
3.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200 – 10 000
feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo
44
4 Altri emolumenti
4.1 Ricezione ed esame del fascicolo concernente una notificazio-500 – 1 000
ne per una sperimentazione clinica del trapianto di organi,
tessuti o cellule, secondo l’articolo 38
4.2 Ricezione ed esame del fascicolo concernente la modifica di 200 – 500
una notificazione già esaminata in precedenza, al fine di una
sperimentazione clinica del trapianto di organi, tessuti o
cellule, secondo l’articolo 42
4.3 Ispezione secondo l’articolo 51 in funzione delle spese, per 800
ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il
rapporto)
4.4 Stesura di rapporti 500 – 1 000
4.5 Rilascio di conferme e certificati 100 – 200
4.6 Emissione di diffide 100 – 300
4.7 Spese supplementari6 sostenute dall’UFSP per il rilevamento 100 – 300
e la trasmissione manuali di dati relativi a notificazioni7 e a
domande8 che non sono state presentate nella forma prevista
dall’UFSP.
6 Al fine di agevolare l’esecuzione della legge sui trapianti è in atto un sistema elettronico dotato di formulari mediante i quali le persone soggette all’obbligo di notificazione nonché i richiedenti possono introdurre di proprio pugno e immediatamente le loro indicazioni e i loro dati.
7 Segnatamente, sia le notificazioni di cui agli articoli 21, 22 e 40 dell’ordinanza sui trapianti sia la modifica di notificazioni già esaminate in precedenza.