Progetto

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Allegato (art. 3 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del ....5 sui trapianti

Franchi

1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione

1.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 10 000 – 30 000

tipo e del numero dei programmi di trapianto)

1.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 5 000 – 20 000 1.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 500 – 2 000

la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata

dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.

1.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 5 000 – 20 000

ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-

ticolo 23

1.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 500 – 5 000

geneticamente modificati, secondo l’articolo 41

1.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule500 – 10 000

provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44

1.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 5 000 – 20 000

feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo

44

2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione

2.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 500 – 5 000

tipo e del numero dei programmi di trapianto)

2.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 200 – 1 000 2.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 200 – 500

la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata

dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.

2.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 200 – 1 000

ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-

ticolo 23

2.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200 – 500

geneticamente modificati, secondo l’articolo 41

2.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule200 – 500

provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44

2.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200 – 1 000

feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo

44

5 RS 810....; RU....