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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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Allegato (art. 3 cpv. 1)
I. Emolumenti secondo l’ordinanza del ....5 sui trapianti
Franchi
1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione
1.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 10 000 – 30 000
tipo e del numero dei programmi di trapianto)
1.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 5 000 – 20 000 1.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 500 – 2 000
la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata
dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.
1.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 5 000 – 20 000
ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-
ticolo 23
1.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 500 – 5 000
geneticamente modificati, secondo l’articolo 41
1.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule500 – 10 000
provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44
1.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 5 000 – 20 000
feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo
44
2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione
2.1 per i centri di trapianto di cui all’articolo 20 (a seconda del 500 – 5 000
tipo e del numero dei programmi di trapianto)
2.2 per la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 21 200 – 1 000 2.3 per l’importazione o l’esportazione di tessuti, cellule e organi 200 – 500
la cui attribuzione, secondo l’articolo 22, non è disciplinata
dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti.
2.4 per l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modi- 200 – 1 000
ficati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’ar-
ticolo 23
2.5 per una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200 – 500
geneticamente modificati, secondo l’articolo 41
2.6 per una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule200 – 500
provenienti da embrioni o feti, secondo l’articolo 44
2.7 per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200 – 1 000
feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo
44
5 RS 810....; RU....