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Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull’attribuzione di organi)

del ... AVAMPROGETTO

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 nonché 50 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041,

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’attribuzione dei seguenti organi:

a. il cuore;

b. i polmoni;

c. il fegato;

d. i reni;

e. il pancreas e le cellule delle isole di Langerhans;

f. l’intestino tenue.

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. anticorpi anti-HLA preformati: proteine che distruggono le cellule portatrici di antigeni;

b. caratteristiche tissutali: strutture determinate geneticamente esposte sulla superficie delle cellule corporee che permettono al sistema immunitario di distinguere ciò che è proprio dell’organismo da ciò che è estraneo. Dopo un trapianto possono provocare nel ricevente una reazione immunitaria e pertanto un rigetto degli organi, dei tessuti o delle cellule trapiantati;

c. locus HLA: sito del cromosoma in cui risiedono i geni per le caratteristiche antigeniche tissutali;

RU ..........

1 RS 810.21

2004–......