Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 49 pagine

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Articolo 35 Sussidiarietà

DSB, sdi e SVDI approvano che venga promossa la ricerca con materiale e dati anonimizzati e pseudonimizzati. DSB chiede tuttavia che nella LRUm vengano introdotti standard vincolanti per la procedura di anonimizzazione e pseudonimizzazione. UniGE ritiene che la regolamentazione faccia sorgere delle difficoltà. Mentre sgv_usam auspica che si ricorra all’anonimizzazione ogni qualvolta possibile, UniGE_R è favorevole al principio della criptaggio. sgv_usam, sulm, SVDI, UniGE_R rilevano una contraddizione rispetto agli articoli 11 e 36 (a causa del diritto a sapere non si può anonimizzare, cfr. anche gli articoli 11 e 36).

Articolo 36 Diritto all’informazione e a non sapere

Cfr. le risposte date all’articolo 11, che ha il medesimo tenore.

Articolo 37 Esportazione di materiale biologico e di dati personali

Capoverso 1

KHM, SAMW e SWTR chiedono che questa disposizione valga in generale per la trasmissione di materiale biologico e di dati personali. Secondo EDB, la persona interessata deve essere informata in merito alla possibile esportazione già al momento del prelievo di materiale risp. della raccolta dei dati.

Capoverso 2

economie, KHM, KMU-F, K-Reg, SGCI, UniBE e UniBS_M considerano impraticabile questa norma. H+, Insel, sgv_usam, SKB, SLSA, sulm e VFfL vogliono pertanto sopprimere il capoverso. Non si capisce per quale motivo materiale e dati che possono essere esportati soltanto in forma anonimizzata debbano per giunta soddisfare le stesse condizioni legali previste in Svizzera. Non si può pretendere dai ricercatori che accertino ogni volta lo stato della legislazione all’estero; inoltre la ricerca ha carattere globale e di questo occorre tenere conto.

Articolo 38 Consenso informato

IBCSG, K-Reg, Onco, SAKK, SNF e VFfL chiedono che per il prelievo di materiale biologico risp. per la rilevazione di dati personali possa essere dato anche un consenso generale.

Capoverso 1

inter, SGCI e SVDI sopprimerebbero il termine «sufficientemente» perché superfluo. Secondo il Canton TI, KrebsL, UniBS_M e Unispital_BS, il concetto di «congruo termine di riflessione» dovrebbe essere precisato. Biobank preferirebbe che il prelievo di materiale biologico fosse compreso sostanzialmente come prelievo in vista dell’utilizzazione in una biobanca.

Capoverso 2

KMH, SAMW e SWTR raggrupperebbero i capoversi 1 e 2 e fisserebbero altre esigenze per l’informazione sufficiente oltre alle condizioni previste all’articolo 8 (1. Misure a garanzia della protezione dei dati, 2. Durata della conservazione, 3. Diritto di consultare i propri dati, 4. Diritti di accesso delle autorità di vigilanza, 5. Possibilità di trasmissione a scopo commerciale). Secondo EDB, l’informazione comprende anche un eventuale obbligo di rivelare e comunicare i risultati della ricerca.

Articolo 39 Revoca del consenso

Il Canton VD, Grüne, Appell, CP, EDB, EFS, SHMK, UniLau e VFG propongono la soppressione del secondo periodo, siccome la riutilizzazione dopo la revoca deve essere esclusa in ogni caso, rispettivamente il materiale biologico e i dati devono essere distrutti. inter constata una contraddizione tra quanto previsto da questo periodo e le condizioni di ammissione a studi sui medicinali. KMH, KEK, SAMW e SWTR propongono in caso di revoca che il materiale biologico sia distrutto ma che possano essere riutilizzati i risultati che ne emergono. A giudizio di KMU-F e SAKK, invece, l'impossibilità di riutilizzare il materiale biologico in seguito alla revoca del consenso farebbe