Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
- Supervisione indipendente: la conduzione di progetti di ricerca, come pure la gestione di
determinate biobanche, è supervisionata da commissioni istituzionali a composizione interdisciplinare (le cosiddette commissioni d’etica) ed è consentita solo previa loro autorizzazione. La supervisione avviene in base ai criteri stabiliti per legge e ha per scopo quello di garantire la tutela delle persone interessate. Per ciò che riguarda la ricerca sugli agenti terapeutici o sui trapianti, una competenza settoriale specifica in materia di prodotti e di sicurezza di organi, tessuti e cellule, spetta inoltre all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Il presente avamprogetto mira inoltre ad armonizzare, rispetto alla situazione attuale, la prassi d’esame delle commissioni d’etica e dalle altre autorità coinvolte (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e Ufficio federale della sanità pubblica), a epurarla da doppioni e a migliorarla da punto di vista qualitativo. Per l’organizzazione delle commissioni d’etica e le relative procedure sono stati posti in consultazione due modelli attuativi che prevedono, ciascuno, una diversa implicazione di Confederazione e Cantoni.
- Variante cantonale: le commissioni d’etica rimarrebbero, com’è stato finora, consessi
formati da autorità cantonali. Ai Cantoni incomberebbe – nei limiti delle disposizioni di diritto federale – la responsabilità di designare la commissione d’etica competente per il territorio cantonale, sceglierne i membri, assicurarle le necessarie risorse e disciplinare la procedura applicabile. Questo modello ha il vantaggio di proseguire su prassi già collaudate, lasciando invariata la struttura esecutiva stabilita dalla legislazione in materia di agenti terapeutici, come pure l’usuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
- Variante federale: le commissioni sarebbero concepite quali enti federali competenti a li-
vello regionale, di stanza presso le principali sedi della ricerca e formati da membri scelti dalla Confederazione. Diritti e obblighi riguardo a sorveglianza e controllo sarebbe dunque assegnati tutti alla Confederazione. Questo modello permette, per contro, di ottenere una maggiore unitarietà in fatto di prassi di valutazione e sorveglianza, unitarietà di cui oggi si lamenta spesso l’assenza.