Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Accrescere le conoscenze attraverso la ricerca scientifica: questa la premessa fondamentale al progresso in ambito sanitario. È infatti la comprensione, da un canto, della fisiologia, dell’anatomia e della biologia dello sviluppo umano e, d’altro canto, delle cause e del decorso delle malattie, a costituire il presupposto per la messa a punto di misure di diagnosi, di terapia e di prevenzione. Per passare dalla ricerca fondamentale all’impiego pratico di nuovi trattamenti medici occorre però percorrere un lungo cammino, durante il quale può essere richiesto anche il coinvolgimento dell’uomo. Del resto, solo la sperimentazione sull’uomo mostra quanto affidabile, sicura ed efficace risulti di fatto una nuova misura di conservazione, di promozione o di recupero della salute. E questo non solo in medicina, ma anche in altri settori della ricerca quali, ad esempio, la psicologia clinica e le scienze sociali.
Quand’anche un soggetto vi partecipi in modo consenziente, incombe il rischio che la ricerca in cui è coinvolto possa lederlo nella sua personalità. Che l’uomo debba essere protetto da questo pericolo, è un principio generalmente riconosciuto tanto che negli ultimi decenni, a livello internazionale, si è venuto a creare un corpus normativo specifico, volto in particolare a tutelare le persone nel quadro della ricerca medica. In Svizzera, il diritto in materia di ricerca sull’uomo è invece a tutt’oggi lacunoso, frammentario e poco trasparente.
La mozione Plattner del 1° dicembre 1998 (98.3543: «Elaborazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull’essere umano») chiedeva al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un disegno di legge federale concernente la ricerca medica sull’uomo. Il 3 febbraio 1999 il Consiglio federale si è dichiarato pronto a dar seguito alla mozione, poi accolta dal Consiglio degli Stati il 16 marzo 1999 e dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2000.
A metà 2000 prende il via l’elaborazione di una legge federale sulla ricerca sull’essere umano (legge sulla ricerca umana, LRUm). Il disegno deve abbracciare, sin dalla sua concezione, l’intero spettro della ricerca sull’uomo, ossia la ricerca con persone viventi o su persone decedute, la ricerca con materiale biologico di origine umana e con dati personali e la ricerca su embrioni e feti.
Nell’autunno 2001 i lavori di preparazione della legge sulla ricerca sull’uomo vengono interrotti, avendo il Consiglio federale incaricato il Dipartimento federale dell’interno di disciplinare dapprima, in una legge separata, la ricerca sugli embrioni umani soprannumerari e sulle cellule staminali embrionali umane.
Dopo l’adozione da parte del Parlamento, il 19 dicembre 2003, della legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel2), i lavori per la legge sulla ricerca sull’essere umano vengono ripresi. Il presente avamprogetto riprende il concetto originario: quello, cioè, di disciplinare in modo esaustivo la ricerca sull’uomo all’interno di un unico testo di legge. L’unica eccezione è costituita dalla ricerca sugli embrioni in vitro, regolamentata in modo definitivo, salvo nuovo avviso, in virtù dell’entrata in vigore della legge sulle cellule staminali. Non si è per il momento dato seguito
2 RS 810.31.