Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.2 Responsabilità dei ricercatori e esame delle commissioni d’etica

L’avamprogetto non contiene alcun obiettivo di ricerca concreto, fissa però le condizioni quadro che vanno osservate in sede di concezione e di svolgimento di un progetto di ricerca. La responsabilità in fatto di orientamento contenutistico e metodologico, come pure di realizzazione del progetto di ricerca, è pertanto chiaramente posta nelle mani dei ricercatori o nei gestori delle biobanche. Questi ultimi sono pure tenuti a garantire l’osservanza dei requisiti di qualità. Sono peraltro rimessi alla responsabilità individuale dei ricercatori anche aspetti legati all’onestà scientifica e all’integrità.

Spetta, per contro, alle commissioni d’etica sovrintendere all’osservanza delle condizioni legislative. Queste non hanno dunque alcuna corresponsabilità per il progetto di ricerca o la biobanca in quanto tale.

1.2.3 Trasparenza

Al momento è difficile ottenere informazioni in merito al numero e al tipo di progetti di ricerca condotti, conclusi o interrotti. Una maggiore trasparenza a questo riguardo dovrebbe venire in particolare dall’allestimento di un registro degli studi. L’auspicata trasparenza mira, non solo a contribuire ad eliminare doppioni e inefficienze, ma anche a facilitare l’attività d’esame delle commissioni d’etica. Il presente avamprogetto propone una base legislativa tesa all’allestimento di un registro degli studi che non includa solo quelli sugli agenti terapeutici, ma che inglobi anche tutti gli altri progetti di ricerca di carattere medico. Ad una maggiore trasparenza nel settore degli studi su persone sane fa appello, del resto, anche la richiesta di istituire un registro dei probandi come quelli che esistono, ad esempio, nel Canton Ticino o in Francia. Un registro di questo genere migliorerebbe, da un canto, il controllo e la tutela dei probandi (evitandone la «professionalizzazione») e, dall’altro, corroborerebbe la predittività dei risultati degli studi, capacità questa che potrebbe trovarsi compromessa dalla contemporanea partecipazione di una persona a più ricerche. Il fatto che il presente avamprogetto di legge non contenga alcuna disposizione riguardo alla conduzione di un registro dei probandi è dovuto a numerose ragioni. L’onerosità di un registro dei probandi che tenga conto di tutti gli aspetti legati alla protezione dei dati appare, in primo luogo, sproporzionata rispetto al rischio potenzialmente derivante da una partecipazione frequente o simultanea a progetti di sperimentazione. Studi sulla situazione in Ticino dimostrano del resto che il numero di casi concreti di abuso è di fatto estremamente esiguo. D’altra parte, si intende incoraggiare la responsabilità individuale della persona che partecipa al progetto di ricerca: risulta difficilmente afferrabile perché l’esposizione supplementare di un soggetto a una certa sostanza da testare (partecipazione a un altro studio) debba assurgere a motivo di controllo statale, mentre l’esposizione ad altri fattori quali fumo, droghe, medicamenti prescritti o acquistati di propria iniziativa debba invece essere rimessa alla responsabilità individuale degli interessati.

1.2.4 Conformità con le normative internazionali

L’elaborazione dell’avamprogetto si è orientata ai disposti vigenti in materia a livello internazionale. La ricerca condotta con persone è sottoposta a standard internazionali già stabiliti che lasciano, comparativamente, poco margine di manovra per ordinamenti divergenti, ma che consentono comunque una loro concretizzazione nell’ambito del diritto nazionale. Diversa si