Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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Uscite Rubrica 2008 2009 dal 2010/anno
Registro studi (Varianti a e b)
Costi per il personale addebitati sul credito
per il personale 130'000 130'000 130'000 Costi posto di lavoro 21'500 21'500 21'500
Spese d’esercizio
Progettazione/realizzazione 316.4010.015 50'000 100'000
316.3189.050 100'000 100'000
Gestione 316.4010.015 40'000
Subtotale 301'500 351'500 191'500 Servizio di coordinamento (Variante a) Costi per il personale
addebitati sul credito per il personale 65'000 130'000
Costi posto di lavoro 10'700 10'700 Spese d’esercizio
Progettazione 316.3189.050 20'000
Applicazione (nuova voce misure esecutive) 316.3189.200 50'000
Subtotale 95'700 201'500 Servizio di coordinamento (Variante b) Costi per il personale
addebitati sul credito per il personale 260'000 260'000 260'000 Costi posto di lavoro 43'000 43'000 43'000
Spese d’esercizio
Allestimento segretariati, nomine 316.3189.050 150'000 150'000 10'000
316.3189.200
Subtotale 453'000 453'200 313'000 Totale complessivo Variante a) 301'500 447'200 393'000 Totale complessivo Variante b) 756'500 804'000 504'500
In base all’esito della consultazione si sceglierà l’uno o l’altro modello. Dopo il rapporto di consultazione e il decreto del Consiglio federale si presenterà una richiesta separata per il finanziamento della preparazione e dell’adempimento, fondata su un elenco dettagliato delle risorse per l’esercizio e il personale necessarie per il modello scelto. Solo a quel momento si potrà decidere se il finanziamento sarà garantito con una compensazione interna o con un aumento del limite di spesa nel budget.
3.1.3 Per i Cantoni
- (a) Nel modello «Commissioni d’etica cantonali», l’attuale ripartizione dei compiti tra la
Confederazione e i Cantoni resta invariata. Di conseguenza, spetta ai Cantoni istituire le commissioni d’etica, sorvegliarle e assicurarne il finanziamento. L’ampliamento del campo d’applicazione comporta un maggiore onere per le commissioni d’etica della maggior parte dei Cantoni, coperto tuttavia in buona parte attraverso emolumenti commisurati all’onere (cfr. cifra 3.1.1).
- (b) Nel modello «Commissioni d’etica a livello federale», l’applicazione della legge spet-
ta alla Confederazione. I Cantoni, esonerati da ogni compito in questo settore, sono competenti unicamente per perseguire e giudicare i reati e non sono pertanto confrontati con conseguenze finanziarie o ripercussioni sull’effettivo del personale degne di nota.
3.1.4 Per i Comuni
La presente legge non ha ripercussioni per i Comuni.