Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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3.2 Conseguenze sull’infrastruttura informatica
Il supporto informatico attualmente a disposizione dell’UFSP è sufficiente per rispondere alle esigenze che scaturiscono dall’esecuzione della presente legge. Ciò vale anche per l’istituzione e la gestione del servizio di coordinamento ai sensi dell’articolo 67 nonché del registro degli studi ai sensi dell’articolo 68.
3.3 Conseguenze per l’economia
3.3.1 Per la posizione della Svizzera nel settore della ricerca
La legge sulla ricerca sull’essere umano permette di sostituire l’attuale regolamentazione, lacunosa e insoddisfacente, con una soluzione federale completa e unitaria, che rafforza la posizione della Svizzera nel settore della ricerca. Il futuro della ricerca svizzera dipende infatti ampiamente, oltre che da investimenti finanziari adeguati, anche dall’assicurazione a lungo termine della sua competitività e capacità di cooperare207. Pur non avendo alcun influsso diretto sullo stanziamento di mezzi finanziari, il presente avamprogetto istituisce una certezza giuridica in questo ampio campo della ricerca. Una cornice giuridica chiara – in particolare per i settori disciplinati per la prima volta a livello federale – si ripercuote favorevolmente sulla ricerca. La certezza del diritto rafforza inoltre la fiducia della popolazione nella ricerca, una condizione indispensabile per garantire alla ricerca un contesto efficiente e competitivo.
Al giorno d’oggi, la scienza non può operare isolatamente: si muove in un contesto internazionale. Soprattutto un Paese piccolo come la Svizzera ha bisogno della collaborazione con altri Paesi e di uno scambio di conoscenze e di idee al di là dei confini nazionali. Un esempio evidente è la realizzazione di studi multicentrici con la partecipazione di soggetti residenti in vari Stati. Un ramo che assume un’importanza crescente.
Rispetto alla situazione attuale, la legge fa chiarezza in particolare nel campo della valutazione degli studi multicentrici, rendendo obbligatorie la procedura di autorizzazione e la competenza di una commissione d’etica (commissione guida). Se la procedura coinvolge più di un’autorità competente – ad esempio le commissioni d’etica e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic nell’ambito degli agenti terapeutici – la legge definisce i settori da esaminare e li attribuisce chiaramente all’organo competente. Sono così evitati doppioni. Anche il servizio di coordinamento serve in fondo ad aumentare la praticabilità, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di autorizzazione. Il registro degli studi promuove inoltre la trasparenza nell’ambito della ricerca sull’essere umano.
Gli incarti che devono accompagnare le procedure di autorizzazione e di notifica possono essere preparati dal richiedente stesso senza grandi spese. Non bisogna dimenticare che il rispetto di buona parte delle disposizioni contenute nella presente legge è prassi corrente già oggi – in base alle regolamentazioni vigenti (ad esempio nell’ambito degli agenti terapeutici o dei trapianti) o ad autoregolamentazioni.
207 Da Pozzo F, Perriard A R: Performance des Forschungsplatzes Schweiz - Trend-Indikatoren 1981-2001, in: Die Volkswirtschaft - Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 12-2003, pag. 60.