Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 125Fedlex · Rapporto esplicativo
3.3.2 Per la popolazione e la sanità pubblica
Il presente avamprogetto di legge tutela i partecipanti a un progetto di ricerca, disciplinando in modo chiaro i loro diritti nonché i diritti e i doveri dei ricercatori e delle altre parti coinvolte. I soggetti di una sperimentazione possono avere la certezza che siano condotti unicamente lavori di ricerca legali e ai ricercatori è garantita la necessaria sicurezza.
Dagli anni Sessanta si registra un aumento esponenziale degli studi con la partecipazione di persone208. Le crescenti esigenze in termini di sicurezza, efficacia e qualità delle applicazioni mediche (medicina basata sull’evidenza) presuppongono un maggior numero di studi scientifici. Sulla scia dell’evoluzione demografica della nostra società e del conseguente incremento dei mali legati all’età, la ricerca su persone affette da demenza, ad esempio, è più che mai urgente nell’ottica della sanità pubblica. Ed è molto importante che questi lavori di ricerca siano eseguiti e controllati accuratamente, come prevede l’avamprogetto per questo e per altri gruppi di persone particolarmente vulnerabili (ad esempio i bambini) nonché per i soggetti di sperimentazioni in generale.
Cresce anche l’importanza della ricerca genetica e di conseguenza della ricerca su materiale biologico e con dati personali. Accanto ad aspetti come lo stile e le condizioni di vita, spesso una delle concause di malattie gravi sono le predisposizioni genetiche. Nuovi risultati conseguiti in questo campo potrebbero quindi contribuire a diagnosticare meglio, trattare o prevenire malattie. La raccolta e l’elaborazione di un numero elevato di dati personali fornisce inoltre nuove informazioni sulle cosiddette «malattie della civilizzazione», che potranno forse essere tradotte in opportune misure di tutela della sanità pubblica.
3.4 Conseguenze per il Principato del Liechtenstein
L’applicabilità della legge sulla ricerca sull’essere umano al Principato del Liechtenstein è determinata dai principi enunciati nel Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein209. La presente legge esplica dunque i suoi effetti nel Liechtenstein come in Svizzera nella misura in cui è applicabile all’unione doganale.
Le disposizioni della legge non sono tuttavia oggetto del Trattato di unione doganale, per il quale assumerebbe rilievo solo un eventuale obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione, che però non è previsto.
4 Programma di legislatura
Il presente avamprogetto di legge è annunciato nel Rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 del 25 febbraio 2004210.
5 Rapporto con il diritto internazionale
5.1 Consiglio d’Europa
Il presente avamprogetto di legge concorda con i requisiti della Convenzione del 4 novembre 1950211 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).