Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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- la ricerca su cadaveri,

- la ricerca su embrioni e feti risultanti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei, co-

me pure su nati morti.

Non è compresa la ricerca su embrioni in vitro, che è disciplinata dalla legge federale del 19 dicembre 20033 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel). Con l’espressione «ricerca sull’essere umano» il presente avamprogetto di legge comprende, altrimenti, tutti gli oggetti di ricerca contemplati nella nuova disposizione costituzionale omonima.

1.2.6.3 Restrizione alla «ricerca sull’essere umano nel campo della salute»

Per «ricerca sull’essere umano nel campo della salute» il presente avamprogetto di legge intende la ricerca che riguarda specificamente le questioni legate alla salute dell’uomo. Rientra dunque nell’ambito della salute tutta la ricerca condotta in medicina – che si occupi di persone sane o malate, delle cause o degli effetti delle malattie, come pure della loro diagnosi, terapia e prevenzione, a prescindere che si tratti di ricerca clinica (studio diagnostico, terapeutico e preventivo di malattie, incluse le sperimentazioni cliniche di agenti terapeutici o quelle condotte dalla medicina dei trapianti) o di ricerca epidemiologica (studio della diffusione e delle cause di stati e fenomeni di natura sanitaria che toccano la popolazione). È inoltre irrilevante di che genere di ricerca si tratti (ricerca fondamentale o ricerca applicata), a quale indirizzo la ricerca sia orientata (didattica medica o medicina complementare) e in che sede abbia luogo (ad es. clinica, ambulatorio medico, università). Accanto alla medicina, vi sono infine altre scienze che si occupano di questioni legate alla salute umana: alcune interamente (ad es. psicologia clinica) o in buona parte (ad es. biologia umana), altre ancora solo marginalmente (ad es. economia).

3 RS 810.31.