Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Rientra interamente o in buona parte nel Rientra solo in minima parte nel «campo del-«campo della salute» (lista esemplificativa) la salute» (lista esemplificativa)
la ricerca nel campo della medicina, ad es. in: la ricerca nel campo della psicologia clinica
- medicina interna la ricerca nel campo delle scienze sociali, ad
- chirurgia es. in:
- pediatria - sociologia
- ginecologia - etnologia
- oncologia - politologia
- psichiatria la ricerca nel campo delle scienze dello sport
- medicina sociale e preventiva la ricerca nel campo dell’ergoterapia e della
- patologia logopedia
- medicina legale la ricerca nel campo dell’economia
la ricerca nel campo delle scienze paramedi-
che
la ricerca nel campo della psicologia clinica
la ricerca nel campo della farmacologia
la ricerca nel campo della biologia umana,ad
es. in:
- anatomia
- fisiologia
- biologia dello sviluppo
la ricerca nel campo delle scienze
dell’alimentazione
Va infine rilevato che il confine tra «campo della salute» e «non campo della salute» non è netto e che si renderà pertanto necessario procedere all’esame d’appartenenza di singole categorie o casi.
1.2.7 Principi dell’avamprogetto
Qui appresso si entra nel merito dei principi che l’avamprogetto applica per conseguire i propri obiettivi. Per un’esposizione e una motivazione dettagliate delle singole disposizioni si rimanda alla parte speciale del rapporto esplicativo (v. cifra 2). In questa sede vengono invece presentati i principi fondamentali che permeano l’intero avamprogetto (v. cifra 1.2.7.1) e le disposizioni supplementari, specifiche ai singoli oggetti della ricerca.
1.2.7.1 Disposizioni comuni ad ogni tipo di ricerca sull’essere umano
- La condizione preliminare alla base della ricerca sull’essere umano è costituita dal con-
senso volontario e informato (art. 8 cpv. 1). Alla persona interessata spetta dunque la competenza ultima di decidere a quale tipo di ricerca partecipare e se ritiene soggettivamente accettabile il rapporto tra rischi e carichi psico-fisici e beneficio atteso. Da quello del consenso informato discende anche il principio secondo cui nessuno può essere indotto, dietro pressione o con la coercizione, a partecipare a un progetto di ricerca, a mettere a disposizione materiale o a rivelare dati personali. Qualora una persona non sia personalmente in grado di acconsentire a partecipare a un progetto di ricerca perché incapace di discernimento (artt. 18 e 19), devono venire informati in sua vece il rappresentante legale oppure il famigliare più prossimo. Se questi acconsentono, tale consenso va considerato alla stessa stregua del consenso dato da una persona incapace di discernimento. Ciò significa che il progetto di ricerca viene condotto con il necessario consenso. Le persone capaci